Roma, 12 settembre 2024 – Nuova sentenza della Cassazione sugli autovelox non omologati. Conseguenza: ricorso dell’automobilista accolto e multa annullata. Questa volta il caso riguardava Milano. Nella sentenza 20913 del luglio 2024, la Suprema Corte conferma – per la terza volta in pochi mesi – che omologazione e approvazione sono due cose diverse. E perché l’occhio elettronico possa essere considerato attendibile, sono necessari entrambi.
Non si sorprende Giorgio Marcon, il perito del Centro tutela legale che mesi fa aveva anticipato a Qn: “Nessun autovelox in Italia è a norma”. Osserva: “La politica rischia di dimenticare l’elemento principale, la sicurezza stradale prevista in via principale dagli articoli 1 e 36 del codice della strada. L’articolo 673 del codice penale al comma 1 prevede conseguenze per chi la omette”. Difficile capire se i ricorsi sono aumentati, “in questo momento il caos regna sovrano”, è la sintesi di Marcon.
I giudici ribadiscono dunque “la questione relativa al difetto di omologazione dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità già affrontata dalla pronuncia menzionata e risolta nel senso che è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, poiché la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non è equipollente giuridicamente all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142 co. 6 d.lgs. 285/1992. Si tratta infatti - ex artt. 142 co. 6 d.lgs. 285/1992 c.d.s. e 192 d.p.r. 495/1992 (regolamento di esecuzione del c.d.s.) - di procedimenti strutturalmente e funzionalmente diversi”.