Giovedì 25 Aprile 2024

Voto disgiunto e doppie preferenze, come funzionano nelle elezioni regionali 2020

Domenica 20 e lunedì 21 in sette regioni si voterà per il rinnovo dei consigli e per l'elezione dei presidenti. Ma dal Veneto alla Toscana alla Valle d'Aosta, ogni regione ha regole diverse. Voto disgiunto, doppia preferenza, ballottaggio, soglie di sbarramento: ecco come funziona il voto

Apertura dei seggi elettorali (Ansa)

Apertura dei seggi elettorali (Ansa)

Roma, 20 settembre 2020 - Domenica 20 e lunedì 21 sette regioni andranno al voto per rinnovare i consigli regionali ed eleggere i nuovi presidenti. Sette regioni e sette leggi elettorali diverse, però. Ogni regione fa per sé e le regole per il voto non sono uguali per tutte. A partire dalla Valle d'Aosta, l'eccezione: qui non si vota per eleggere direttamente il presidente ma solo i consiglieri. Ma andiamo con ordine. Dal voto disgiunto alle preferenze di genere, dalle soglie di sbarramento alla possibilità di ballottaggio, ecco la guida alle modalità di voto in tutte le regioni.

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Veneto

Per le elezioni regionali in Veneto si vota con una legge elettorale del 2012 che è stata in parte modificata nel maggio 2018. Non essendo previsto un ballottaggio, verrà eletto governatore il candidato che otterà anche solo un voto in più rispetto agli altri sfidanti. Lo Zaiatellum – come è stato rinominato dal nome del governatore uscente (e ricandidato) Luca Zaia - è un sistema di voto proporzionale, che prevede l’assegnazione di un premio di maggioranza: nel caso di un candidato che ottiene più del 40% dei voti, a questo gli verrà attribuito il 60% dei 50 seggi in totale. Per accedere alla ripartizione dei seggi, una coalizione deve superare la soglia di sbarramento del 5% dei voti mentre per le liste singole il limite è fissato al 3%. Per quanto riguarda i consiglieri è stato eliminato il vincolo dei due mandati. Sarà possibile infine per un elettore fare un voto disgiunto (per un candidato alla carica di presidente e per una delle liste non collegate) ed esprimere una doppia preferenza per i candidati consiglieri, che però devono riguardare candidati di genere diverso della stessa lista (un uomo e una donna o viceversa), pena l’annullamento della seconda preferenza.

Toscana

L'attuale legge elettorale regionale, il cosiddetto Toscanellum, è stata introdotta nel 2014 e utilizzata per la prima volta per le regionali del 2015. A differenza di tutte le altre regioni, in Toscana è previsto un eventuale ballottaggio (senza possibilità di fare apparentamenti) nel caso nessuno dei candidati dovesse riuscire a ottenere al primo turno almeno il 40% dei voti. Per la coalizione vincente è previsto un premio di maggioranza, variabile: su quaranta seggi, non potrà averne meno di 23 (ma non più di 26). Se il presidente eletto ottiene più del 45% dei voti, la coalizione che lo sostiene avrà diritto ad almeno  24 seggi (il 60 per cento dei quaranta in palio) ma non potrà andare oltre 26. Se invece raccoglie tra il 40% e il 45% dei voti, la coalizione che lo sostiene avrà diritto da 23 a 26 seggi: se non li ha raccolti con i voti, le saranno assegnati con il premio di maggioranza. In ogni caso alla minoranze è garantito il nnumero minimo di 14 consiglieri. Un ulteriore paletto: ognuna delle 13 circoscrizioni elettorali regionali ha diritto a vedere eletto in consiglio almeno un consigliere ciascuna. Ci sarà una sola scheda con possibilità di effettuare un voto disgiunto, mentre se si vogliono esprimere due preferenze si dovrà sempre mantenere la parità di genere (una donna e un uomo). Tre soglie di sbarramento: il 10% per le coalizioni di partito, il 3% per le liste all’interno delle coalizioni e il 5% per le liste non coalizzate.

Marche

Nelle Marche la legge elettorale è datata 2015. Si tratta di un sistema proporzionale a turno unico: viene eletto governatore il candidato che riesce a ottenere anche un solo voto in più rispetto ai suoi avversari. Con la riforma di cinque anni fa il numero dei consiglieri regionali si è abbassato da 42 a 30 più il presidente eletto, con ogni circoscrizione (corrispondenti alle cinque province) che ne eleggerà un numero stabilito in base alla popolazione: Ancona - 9 seggi, Pesaro - 7 seggi, Macerata - 6 seggi, Ascoli - 4 seggi, Fermo - 4 seggi. Per garantire la governabilità, al candidato vincitore verrà assegnato un premio di maggioranza pari a 16 seggi con una percentuale tra il 34% e il 37%, 17 seggi tra il 37% e il 40% e 18 seggi se oltre il 40%. Per poter accedere alla ripartizione dei seggi, una coalizione dovrà superare la soglia del 5% eccezion fatta se un gruppo di liste che la compongono abbia preso almeno il 3% a livello regionale. Non è prevista infine la possibilità di fare un voto disgiunto.

Liguria

In Liguria si vota con una legge elettorale del 1995, modificata lo scorso luglio. Si tratta di un sistema a turno unico: viene eletto governatore il candidato che riesce a ottenere anche un solo voto in più rispetto ai suoi avversari. I 30 seggi (più il presidente eletto) sono ripartiti per l’80% in base a un sistema proporzionale su liste provinciali, dove è possibile esprimere le preferenze in merito ai candidati consiglieri. Il restante 20% dei seggi non vengono più assegnati tramite il listino regionale bloccato, ma in maniera variabile: come premio di maggioranza se il candidato vincitore ha ottenuto meno di 18 seggi, oppure ripartito tra le liste non collegate al candidato vincitore se ha ottenuto più di 18 seggi. Per poter accedere alla ripartizione dei seggi, una lista provinciale deve superare la soglia di sbarramento del 3% salvo non sia collegata a una lista regionale che è riuscita a ottenere il 5%. Previste le possibilità di esprimere un voto disgiunto (per un candidato alla carica di presidente della Giunta regionale e per una delle altre liste a esso non collegate) e una doppia preferenza per i candidati consiglieri, che però devono riguardare candidati di genere diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.

Campania

La legge elettorale per le regionali in Campania è quella emanata nel 2009 e poi modificata nell’aprile del 2015, circa un mese prima delle ultime elezioni. Si tratta di un sistema proporzionale a turno unico. Viene eletto governatore il candidato che riesce a ottenere anche un solo voto in più rispetto ai suoi avversari. Per garantire una sostanziale governabilità, al vincitore verrà attribuito un premio di maggioranza del 60% dei 50 seggi a disposizione che vengono ripartiti su base provinciale: Napoli - 27 seggi, Salerno - 9 seggi, Caserta - 8 seggi, Avellino - 4 seggi, Benevento - 2 seggi. I consiglieri vengono eletti con criterio proporzionale su base di liste circoscrizionali: una lista a livello provinciale deve superare la soglia di sbarramento del 3%, a meno che non faccia parte di una coalizione capace di ottenere almeno il 10%. Permessi il voto disgiunto e la doppia preferenza (ma garantendo l'alternanza di genere).

Puglia

La legge elettorale pugliese è stata varata nel 2015. Il consiglio regionale è composto da 50 consiglieri, più il presidente; i primi 23 seggi vengono ripartiti a livello circoscrizionale e i restanti 27 a livello di collegio unico regionale. La legge prevede un unico turno, con voto di lista, la possibilità di esprimere due preferenze di genere diverso all'interno della lista prescelta (introdotta tuttavia solo per decreto del governo a fine luglio, dopo che la norma era stata ripetutamente affossata dal consiglio regionale), e voto per il candidato presidente, su un'unica scheda. È possibile votare per una lista e per un candidato presidente non collegati fra loro (voto disgiunto). Viene eletto presidente della regione il candidato che ottiene la maggioranza (anche solo relativa) dei voti. Alle liste collegate al presidente eletto viene eventualmente assegnato un premio di maggioranza nella seguente misura: almeno 29 seggi nel caso il presidente eletto abbia ottenuto una percentuale di preferenze superiore al 40%; almeno 28 seggi nel caso il presidente eletto abbia ottenuto una percentuale di preferenze compresa fra il 35% e il 40%, mentre se scende sotto il 35% verranno assegnati almeno 27 consiglieri. La legge prevede una soglia di sbarramento dell'8% per le coalizioni e le liste che si presentano da sole e del 4% per le liste che si presentano in coalizione.

Valle d'Aosta

La più piccola delle regioni al voto domenica 20 e lunedì 21 è un'eccezione rispetto a tutte le altre. Innanzitutto, si vota solo per il rinnovo del consiglio regionale e non per l'elezione diretta del presidente. Il meccanismo di voto qui è stato riformato nel 2017, portando il sistema allo schema proporzionale. In Valle d’Aosta si eleggono 35 consiglieri a turno unico, i seggi sono ripartiti tra le liste ed è previsto un premio di maggioranza ma solo con il superamento del 42% delle preferenze: in questo caso si ottengono 21 seggi. Il presidente della regione non è appunto a elezione diretta. La carica viene votata internamente nel neo-eletto Consiglio regionale: la nomina spetta a chi riceve la maggioranza più uno delle preferenze.