Mercoledì 24 Aprile 2024

Superbonus 110, le ultime notizie e i nodi ancora aperti

L'incentivo fino al 31 dicembre 2022 e senza tetto Isee o al massimo elevato da 25mila a 40mila euro all’anno, anche per le unità immobiliari indipendenti

Superbonus, ristrutturazione edilizia (Ansa)

Superbonus, ristrutturazione edilizia (Ansa)

Roma, 9 dicembre 2021 - L'incentivo del 110% fino al 31 dicembre 2022 e senza tetto Isee (quindi nessun vincolo determinato dal reddito) o al massimo elevato da 25mila a 40mila euro all’anno, anche per le unità immobiliari indipendenti. I partiti della maggioranza di governo avrebbero finalmente trovato un accordo sul cammino del Superbonus che ha visto un forte incremento di richieste e cantieri aperti quest’anno dopo il difficile decollo soprattutto per la complessità degli oneri amministrativi anche se non mancano ancora alcune complessità a partire da quella rappresentati dai prezzari, ovvero la conformità delle spese sostenute rispetto ai lavori eseguiti.

Secondo gli ultimi dati dell’Enea, al 30 novembre 2021 l’investimento totale ammesso a detrazione con il Superbonus al 110% era pari a 11,94 miliardi di euro, di cui 8,28 per interventi già conclusi con 10.339 asseverazioni per i condomini e 59.040 per villette e unità indipendenti con 1,82 miliardi di investimenti complessivi ammessi in Lombardia, 980 milioni in Emilia Romagna, 775 in Toscana e 326 nelle Marche. Ma proprio per le villette il 2022 rischiava di essere un anno di interventi a metà con la decisione iniziale del governo, con la Legge di Bilancio, di limitare i lavori al 30 giugno e poi subordinare il bonus ai limiti di reddito.

L’accordo raggiunto il 7 dicembre nella maggioranza e al vaglio oggi di un nuovo incontro tecnico in sede di governo con il Mef che dovrebbe fornire le sue indicazioni soprattutto sul fronte delle coperture, e da confermare nel corso dell’iter della Legge di Bilancio in Parlamento, prevede, come sottolineato dal principale fautore del super incentivo, il M5S, la cancellazione al tetto Isee di 25mila euro, per consentire alle persone fisiche di poter effettuare interventi di efficientamento energetico o di messa in sicurezza delle unità unifamiliari, da giugno fino a fine 2022 anche se una mediazione con il Mef potrebbe essere anche trovata in ultima istanza alzando il tetto Isee a 40mila euro.

Non solo: per usufruire del superbonus per le villette per tutto il prossimo anno basterebbe un solo stato di avanzamento lavori (30% e non 60% come previsto anche per gli edifici con sole quattro unità immobiliari) al 30 giugno 2022. Potrebbe, sempre per le villette, saltare anche il limite della prima casa e la data di rilascio della Certificazione di inizio lavori asseverata (Cila) sostituibile da una semplice previsione di stato avanzamento lavori sempre entro il 30 giugno 2022. Le forze di maggioranza hanno chiesto anche una proroga senza tagli di aliquota a tutto il 2022 del bonus facciate mantenendolo al 90% rispetto alla prevista riduzione al 60%. Ma prolungare questa misura anche solo per sei mesi, fino al 30 giugno 2022, costerebbe ben 600 milioni, la stessa cifra messa disposizione dal governo per tutte le modifiche del Parlamento al Ddl di bilancio.

Il Movimento 5 Stelle, attraverso una nota del capogruppo in Commissione bilancio del Senato Gianmauro dell’Olio, ha anche annunciato un’intesa unanime per quanto riguarda le zone colpite da sisma del 2009, con una proroga fino al 2025 di tutte le agevolazioni previste dal Superbonus al 110%. Infine per i condomìni la scadenza senza ulteriori proroghe del 110% è rimasta fissata al 31 dicembre 2023 (con un meccanismo di décalage della percentuale negli anni seguenti). Per gli Iacp ed enti simili la scadenza è invece al 30 giugno 2023. Anche qui, se entro quella data è già stato completato almeno il 60% dei lavori – percentuale che potrebbe essere ridotta al 30% - la scadenza potrà essere prolungata fino al 31 dicembre 2023

Le misure anti-frodi

Se resta qualche interrogativo sul fronte villette e facciate, facilmente percorribile sembra essere invece l’ipotesi di un aggiustamento alle misure anti-frodi, confluite con un emendamento del governo nel Ddl di bilancio. L’obiettivo di molti gruppi parlamentari, che sarebbe sostanzialmente condiviso dai relatori, è quello di fissare alcune soglie sotto le quali non sarebbe richiesta l’asseverazione con l’obbligo di mettere in sicurezza le procedure in corso evitando così un’applicazione retroattiva delle norme. E il governo non ha chiuso la porta, riservandosi, coperture alla mano, la possibilità di giungere a una riformulazione dei correttivi proposti dalle forze politiche. In questo caso le indicazioni di Palazzo Chigi e del Mef potrebbero arrivare non subito, ma a ridosso delle votazioni in commissione bilancio, fissate per martedì 14 dicembre.

Il visto di conformità

Proprio per il decreto anti-frodi, l’Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare (16/E) con le linee guida e le indicazioni sul visto di conformità (per attestare il diritto al beneficio) e asseverazione (per la congruità delle spese). Il visto di conformità per il Superbonus è necessario anche nel caso in cui il bonus sia utilizzato come detrazione in dichiarazione e non più, quindi, solo in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura. Il visto non è invece obbligatorio se la dichiarazione viene presentata direttamente dal contribuente attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate (modello 730 o modello Redditi), o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730). Il Fisco farà controlli ex ante ed ex post. Entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, l’Agenzia può sospendere infatti, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti di queste comunicazioni se emerge un profilo di rischio. Il termine di scadenza previsto per l’utilizzo del credito inoltre è prorogato per un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa (al massimo di 30 giorni). Oltre a questi controlli, l’Agenzia effettuerà infine accertamenti anche a posteriori.

Il nodo prezzi e materie prime

Dopo i chiarimenti dell’Agenzie delle Entrate sul decreto anti-frodi, è scattato però l'allarme di professionisti e imprese. La circolare 16/E, emanata lunedì sera dall'Agenzia, sembra infatti impedire l'utilizzo dei prezzari della casa editrice Dei - i più aggiornati - per asseverare la congruità delle spese di ristrutturazione edilizia, antisismica e restauro e tinteggiatura delle facciate. Secondo il presidente dell’Ance Gabriele Buia così "si rischia di bloccare o ritardare gli interventi". Per questo l’Ance, che aveva anche lanciato l’allarme sul ritardo dei lavori e dell’apertura dei cantieri per la carenza di materie prime (dal legno all’alluminio, dalle plastiche al ferro) e di manodopera oltre al rischio di forte rialzo dei costi, ha chiesto "un chiarimento immediato sulla possibilità di utilizzo dei prezzari Dei".

Il problema riguarda tutte le opere che non ricadono nel campo applicativo del Dm Requisiti del 6 agosto 2020, dedicato agli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus ordinario e al 110%, bonus facciate con coibentazione). Quest’ultimo decreto, infatti, consentiva al tecnico asseveratore di scegliere tra i prezzari regionali, spesso datati, e i prezzi riportati nelle guide sui 'Prezzi informativi dell’edilizia' edite dalla casa editrice Dei. Per i lavori di ristrutturazione, sismabonus ordinario e bonus facciate senza coibentazione, prima del decreto anti-frodi però la congruità delle spese non era richiesta. Adesso quindi bisogna capire come asseverarla. In attesa di uno specifico decreto del ministero della Transizione energetica, varrebbero solo i prezzari regionali, i listini ufficiali e delle Camere di commercio o, in mancanza, i prezzi correnti di mercato del luogo. Un elenco, ribadito dall’Agenzia delle Entrate con la sua circolare, che escluderebbe i prezzari Dei rischiando, avvertono le imprese e i professionisti, di rendere 'non congrue' (e quindi non detraibili per la parte eccedente) molte spese.