Mercoledì 24 Aprile 2024

Web e turni, il nuovo telelavoro per gli statali

Sarà vietato usare la connessione domestica. Ancora da definire le modalità di controllo da parte dei responsabili

di Claudia Marin

Agile e Smart sì, ma fino a un certo punto. E, dunque, niente più lavoro da casa senza limiti, senza regole e senza risultati. Anzi, il dipendente pubblico in smart working dovrà alternare il lavoro agile con quello in presenza in modo che il lavoro in ufficio sia comunque prevalente. È questa la chiave di volta delle linee guida sul lavoro a distanza (che comprende quello agile e quello da remoto) presentate ieri ai sindacati dal ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. Linee guida che fissano anche un punto fermo: la modalità agile deve garantire "l’invarianza dei servizi resi all’utenza" e così l’efficienza della prestazione. Ma in determinate circostanze potrà lavorare anche dall’estero.

Brunetta ha spiegato che siamo di fronte a un "grande passo avanti verso il lavoro agile strutturato" e ha ricordato che le 32mila amministrazioni pubbliche avranno tempo fino al 31 gennaio per preparare il Piano, ovvero i piani integrati di attività e organizzazione che conterranno anche i progetti sul lavoro agile. A fare da apripista sarà il contratto delle Funzioni centrali, nel quale si puntualizza – secondo l’ultima bozza presentata ai sindacati – la differenza tra lavoro agile e quello da remoto che avrà vincoli più stringenti sul fronte dell’orario e della sede di lavoro ma anche tutele maggiori per quanto riguarda riposi, straordinari e buoni pasti (non previsti questi ultimi due nelle giornate di lavoro agile). In pratica quindi saranno le singole amministrazione a valutare quanti lavoratori potranno fare smart working a seconda delle tipologie di lavoro e di servizi ma se il lavoro in ufficio deve essere prevalente in un mese su 22 giorni lavorativi non dovrebbe essere possibile per un dipendente fare più di 10 giorni in smart.

Nelle linee guida si chiarisce anche che la durata della fascia di inoperabilità (quella nella quale si ha diritto alla disconnessione) deve essere almeno di 11 ore consecutive così come previsto dal contratto "per il recupero delle energie psicofisiche". Per fare lavoro agile, comunque, sarà necessario fare un accordo individuale con l’amministrazione di appartenenza per iscritto nel quale deve essere fissata la durata dell’accordo (può essere a termine o a tempo indeterminato), la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro con specifica indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza, le modalità di recesso e i tempi di riposo. Andranno definite anche le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione agile. La prestazione lavorativa in modalità agile è svolta senza un vincolo di orario nell’ambito delle ore massime di lavoro giornaliere e settimanali stabilite dai contratto nazionale di lavoro.

Il dipendente può comunque richiedere la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle leggi quali i permessi per particolari motivi personali o familiari, i permessi sindacali o quelli della legge 1041992. Non è invece possibile nelle giornate di lavoro agile fare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato e lavoro svolto in condizioni di rischio.