Venerdì 26 Aprile 2024

Omicidio Vannini, corte d'appello: "Ciontoli sparò colposamente"

In secondo grado escluso il dolo e pena ridotta a 5 anni. La sentenza: "Consapevole ritardo nei soccorsi"

Marco Vannini, morto per un colpo di pistola il 18 maggio 2015 (Ansa)

Marco Vannini, morto per un colpo di pistola il 18 maggio 2015 (Ansa)

Roma, 4 marzo 2019 - "Antonio Ciontoli esplose colposamente un colpo di pistola che attinse Marco Vannini". E' questa la motivazione della sentenza con cui i giudici della prima Corte d'assise d'appello di Roma hanno condannato a cinque anni di reclusione il sottufficiale di Marina per avere causato la morte del fidanzato della figlia il 18 maggio 2015 a Ladispoli, vicino a Roma. I giudici osservano che "Ciontoli ha consapevolmente e reiteratamente evitato l'attivazione di immediati soccorsi" per "evitare conseguenze dannose in ambito lavorativo". 

Secondo la ricostruzione dell'epoca, Vannini si trovava in casa della fidanzata intento a farsi un bagno nella vasca, quando entrò il suocero per prendere da una scarpiera un'arma e partì un colpo che ferì gravemente il ragazzo. Di lì, secondo l'accusa, sarebbe partito un ritardo 'consapevole' nei soccorsi: le condizioni di Vannini si sarebbero aggravate, fino a provocarne la morte. A processo furono portati, e poi condannati, tutti i componenti la famiglia Ciontoli. In primo grado, Antonio Ciontoli fu condannato a 14 anni per omicidio volontario, i figli e la moglie a tre anni per omicidio colposo. In appello, però, la condanna del capofamiglia è stata ridotta a 5 anni, mentre è stata confermata quella per i familiari.

Nella sentenza viene sottolineato come la condotta di Antonio Ciontoli nella vicenda che ha portato alla morte Marco Vannini appaia "estremamente riprovevole sotto il profilo etico", "ma il fatto di trovarsi alle prese con un imputato la cui condotta è particolarmente odiosa non può di per sé comportare che un fatto colposo diventi doloso". "Nel rispetto del principio del favor rei, dunque, la condotta di Ciontoli va qualificata come sorretta da colpa cosciente", scivono ancora i magistrati. 

Tuttavia, vista "la gravità della condotta tenuta dall'imputato, della tragicità dell'accaduto, all'assenza di significativi tratti di resipiscenza", la corte ha deciso per Ciontoli il massimo della pena stabilita per l'omicidio colposo, ovvero 5 anni. 

Diverso il ragionamento per i suoi familiari che per la corte "difettavano della piena conoscenza delle circostanze e proprio in considerazione della non provata consapevolezza circa la natura del colpo esploso, delle rassicurazioni di Antonio Ciontoli e delle caratteristiche della ferita, si deve ritenere non sufficientemente certo che essi si siano rappresentati con la lucidità e la nettezza del padre la possibilità dell'evento mortale".

Ciontoli - si legge ancora - mentì "nel tentativo di ridurre la portata di responsabilità in quel momento, peraltro, già emerse". Il giudice di primo grado, "per giustificare il dolo, accredita Ciontoli di un comportamento lucido nel mendacio, nel ritardo dei soccorsi, nel minimizzare anche davanti al pm, e, al contempo, lo grava di una condotta irrazionale e immotivata laddove sostiene che egli ha 'omesso di prendere in considerazione' il più grave costo che la morte avrebbe comportato. Ma se così fosse, sin dall'inizio, sin dallo sparo, cioè, si dovrebbe ipotizzare il nesso consapevolezza-accettazione dell'evento morte. Le richieste di soccorso, ancorché condotte con modalità inaccettabili e mendaci, resterebbero prive di senso".