Mercoledì 24 Aprile 2024

La legge e gli Stati. Crimini di guerra. Ora la politica faccia giustizia

La sentenza esemplare di Sulmona, che aveva condannato la Germania a risarcire le vittime dell’eccidio nazista di Roccaraso, viene ora correttamente portata ad esecuzione forzata immobiliare. Lo Stato dell’esercito occupante risponde dei massacri ingiustificati? E rispetto a quali giudici e quali leggi? Distinguiamo. Uno Stato, immune quando agisce come tale, iure imperii, risponde quando i suoi soldati si comportano non da guerrieri, ma da criminali, ad esempio violentando o uccidendo bambini in fasce. Si tratta di responsabilità diretta, per gli illeciti ordinati o tollerati; oppure vicaria, per quelli comunque commessi dai suoi militari. A Roccaraso furono trucidati lattanti, vecchi e donne, tutti estranei alla guerra, anche partigiana; e – dice la sentenza – al di fuori da rappresaglie (per le Fosse Ardeatine Priebke o Kappler rispondevano per i civili fucilati ‘in eccesso’); e talora neppure in esecuzione di ordini, seppur illegittimi. Dopo Norimberga, siamo abituati alla repressione dei crimini di guerra e contro l’umanità. Ma come la mettiamo con nullum crimen sine lege? Il problema per Roccaraso non sorge: risultano violate sia la Convenzione dell’Aja (1907), che responsabilizza "la parte belligerante" per gli “atti commessi dalla sua forza armata"; sia le leggi tedesche, anche di guerra; sia il nostro codice penale. E legge e giudici competenti sono quelli del locus commissi delicti. È l’orientamento sia della Cassazione che della Consulta; che chiariscono la inapplicabilità di successive discipline internazionali limitatrici, se in contrasto con principi costituzionali. Gli atti esecutivi su beni italiani dello Stato tedesco non sono più subordinati ad autorizzazioni ministeriali: la norma che lo prevedeva è stata dichiarata da tempo incostituzionale. Cade ogni ostacolo legale. Anche politico?