Domenica 16 Giugno 2024

Tutte le associazioni che possono essere coinvolte La lista completa è stata recentemente

Elenco / Dallo scorso 9 febbraio è possibile controllare su internet a quali enti si può devolvere il 5x1000 durante l'anno corrente

Disponibile online l'elenco completo per il 2024 dei possibili destinatari del contributo

Disponibile online l'elenco completo per il 2024 dei possibili destinatari del contributo

Lo scorso 9 febbraio è stato pubblicato tutto l’elenco dei soggetti che sono stati ammessi, esclusi e revocati del beneficio del 5x1000 del 2023. Grazie a questo è stato possibile anche rendere disponibile l’elenco permanente 2024. Per molte associazioni il 5x1000 può essere davvero una grande boccata d’ossigeno. Sono passati, infatti, solamente 4 anni dalla pandemia che è stata davvero una mannaia per diversi settori. In questo elenco le società che sono state ammesse sono indicate con (A), quelle escluse con (E) e poi c’è il capitolo delle società che sono state revocate da questo tipo di beneficio. È stato possibile, poi, ricorrere al ricorso entro 30 giorni dopo la pubblicazione dell’elenco. Fino all’11 marzo, quindi, era stata data la possibilità di lasciare la decisione alle autorità. È importante sapere, poi, che, se si perdono i requisiti per avere questo beneficio, deve essere l’associazione, tramite il proprio rappresentante legale, ad informare chi di dovere e chiedere la cancellazione dal registro. La domanda di accesso a questo beneficio, invece, poteva essere presentata dallo scorso 30 marzo fino al 10 aprile. Non tutte le organizzazioni possono accreditarsi al riparto del 5×1000. La legge di stabilità 2015 ha individuato, per l’esercizio finanziario 2015 e successivi, le tipologie di organizzazioni, pubbliche e private, ammissibili. Tali organizzazioni sono: Organizzazioni di volontariato (OdV) di cui alla legge n. 266 del 1991; organizzazioni non lucrative di utilità sociale-Onlus (articolo 10 del Dlgs 460/1997); cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge n. 381 del 1991 Organizzazioni non governative (ONG) già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7 della Legge n. 125 del 2014) Enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997 Associazioni di promozione sociale (APS) le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997 Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7 della legge 383/2000) Associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall’articolo 10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997 Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge, associate ad una federazione nazionale, una disciplina sportiva, un ente di promozione sportiva, che svolgono attività di avviamento allo sport di under 18, over 60 e persone svantaggiate.