
L'autostrada del Brennero
Lussemburgo, 25 gennaio 2016 - Nei giorni in cui tutti parlano del codice Schengen, fonte di divisione nell'Unione Europea fra chi lo vorrebbe modificare, chi lo considera imprescindibile e chi addirittura vorrebbe eliminarlo del tutto, cerchiamo di capire cosa sia il trattato di libera circolazione e quali sono i casi in cui è possibile 'eluderlo'.
I CONTROLLI - Parlare di Schengen è come parlare di controlli alle frontiere. Che il codiche ha abolito, ma che lo stesso testo consente di reintrodurre nel caso di una seria minaccia alla sicurezza interna o per problemi di ordine pubblico. Una misura considerata di carattere eccezionale e di durata limitata. E' successo, ad esempio, per il recente G7 di Elmau. Un evento previsto durante il quale Berlino ha chiuso temporaneamente i propri confini, e lo ha potuto fare, da Stato membro, solo notificando agli altri Paesi Ue e alla Commissione, in anticipo, la propria intenzione.
L'URGENZA - Ci sono tuttavia alcuni casi in cui uno Stato può reintrodurre i controlli ai confini con effetto immediato, a patto che assicuri che il carattere della misura è eccezionale, e che il principio della "proporzionalità" venga rispettato. Accade nei casi in cui è richiesta un'azione urgente: la capitale dovrà poi notificare a Bruxelles la sua decisione entro una settimana dall'entrata in vigore della misura.
I TEMPI - La reintroduzione dei controlli alle frontiere, in principio, è limitata a 30 giorni. E la durata di qualsiasi blocco dovrebbe essere limitata al minimo necessario per una risposta alla minaccia. D'altra parte la Commissione valuta le decisioni che le vengono notificate, e se considera che uno Stato membro stia violando una legge europea, l'esecutivo Ue può intraprendere un'azione formale contro le autorità del Paese, chiedendo loro di limitare l'effetto della misura ad una certa data o persino portandole di fronte alla Corte di Giustizia europea.
IL CAVILLO - Attenzione, perché in base a Schengen l'abolizione dei controlli alle frontiere interne non riguarda l'esercizio dei poteri di polizia dello Stato membro, e l'esercizio di questi poteri non è da considerare l'equivalente di controlli alle frontiere. Ovvero: i Paesi possono impiegare le proprie forze di polizia per condurre controlli a campione.