Mercoledì 24 Aprile 2024

Guardia costiera, come funziona il soccorso nel Mediterraneo

Dall’allerta al recupero dei naufraghi alla deriva, dalla navigazione all’attracco in porto: ecco come si articolano le tappe del coordinamento. Operazioni coordinate e ruolo delle ong

Migranti nel porto di Palermo (Ansa)

Migranti nel porto di Palermo (Ansa)

Roma, 23 giugno 2018 - La questione migranti sta spaccando l'Europa. Uno scontro politico. Ma ci sono anche questioni legate al diritto internazionale, diritto umanitario e codici della navigazione, che regolano i flussi migratori dei migranti economici e chiedenti asilo. Vediamo come funziona l'organizzazione dell'accoglienza ai migranti, dal punto di vista tecnico.Molteplici operazioni coordinate dalla Guardia costiera italiana si compiono in tratti di mare fuori dalla responsabilità della Sar (area di ricerca e soccorso) italiana. Quando si mette in moto il meccanismo di ingaggio? Come si articola la catena di comando? Vediamo per punti i passaggi dall’allerta al recupero dei naufraghi alla deriva, dalla navigazione all’attracco in porto.

COORDINAMENTO A DISTANZA. Il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo (Italian maritime rescue coordination center Imrcc) della Guardia costiera di Roma, ricevuta la segnalazione di un’emergenza in atto, al di fuori della propria area di responsabilità Sar, in acque internazionali, è tenuto ad avviare le prime azioni e ad assumere il controllo delle operazioni di soccorso, in adempimento agli obblighi giuridici assunti dall’Italia con la ratifica delle convenzioni internazionali. Contemporaneamente, l’Imrcc, avvisa l’autorità Sar competente in grado di fornire migliore assistenza. Qualora questa non risponda o non sia disponibile, l’Imrcc coordina le operazioni fino al loro termine e individua il luogo sicuro di sbarco dei naufraghi.

MUTUO AIUTO E PRECETTAZIONE. Se necessario, la Guardia costiera richiede la cooperazione di altre navi in prossimità, in condizione di prestare utile assistenza nell’area da cui proviene la segnalazione di un’emergenza in atto. Possono essere, a seconda della situazione, pescherecci e navi mercantili, yacht e velieri, traghetti e navi da crociera, e le unità militari presenti in area, allertate tramite i rispettivi comandi operativi.

IL RUOLO DELLE ONG. Alle navi delle Ong, organizzazioni non governative, come qualsiasi altra nave in transito nell’area dove vi è un natante in difficoltà, può essere richiesta da parte della Guardia costiera la partecipazione alle operazioni di soccorso. Tali unità sono utilizzate in caso di emergenza in mare quando dal punto di vista tecnico-operativo possono utilmente intervenire alla stregua di altre navi mercantili presenti in zona.

GERARCHIE FINO ALLO SBARCO. In caso di mancata risposta dell’autorità Sar competente, che cosa succede? In assenza di risposte, l’Imrcc, in qualità di prima autorità che ha ricevuto la richiesta di soccorso, coordina le operazioni fino al loro termine, cioè fino allo sbarco dei naufraghi nel place of safety, nel primo approdo sicuro. Nel caso in cui, invece, durante il coordinamento delle operazioni, l’autorità Sar competente per la zona di mare interessata o altra autorità Sar che ritenga, comunque, di essere in grado di fornire migliore assistenza, intervenga e dichiari di assumere la responsabilità delle operazioni di soccorso, è quest’ultima ad assumere, in base alle medesime norme internazionali, il coordinamento delle operazioni di soccorso.

LA ZONA DI OPERAZIONI. La dichiarazione unilaterale della Sar region è originata dalla competente autorità di uno Stato riconosciuto dalla comunità internazionale. Presupposto è che il dichiarante abbia ratificato la convenzione di Amburgo. L’area di responsabilità Sar di qualunque Paese può essere all’International maritime organization (Imo). Non tutti i paesi membri dell’Imo hanno completato la procedura di pubblicizzazione internazionale, ma non per questo hanno visto pregiudicata la legittimità della propria area Sar di competenza.

CHE COS’È IL PLACE OF SAFETY? Per luogo sicuro si intende un approdo in cui sia assicurata la protezione fisica delle persone soccorse in mare. Laddove, però, le persone soccorse in mare, oltre che naufraghi debbano qualificarsi anche come migranti, l’accezione del termine sicurezza del luogo di sbarco si connota anche di altri requisiti legati all’esigenza di attuare procedure amministrative connesse allo status di richiedente asilo delle persone soccorse. Per l’Italia, il place of safety è determinato dall’Autorità Sar in coordinamento con il ministero dell’Interno.