Mercoledì 24 Aprile 2024

Banche, ecco come avere i rimborsi. Quattro mesi per fare le richieste

Sarà il Fondo di solidarietà a valutare i documenti degli investitori

Banche, le proteste dei risparmiatori (Ansa)

Banche, le proteste dei risparmiatori (Ansa)

Roma, 1 maggio 2016 - Rimborsi, pronti, via. O quasi. Il governo ha dato disco verde al decreto banche che contiene i criteri per risarcire i circa 10mila obbligazionisti subordinati azzerati dal crac di Banca Marche, Carife, Etruria e Carichieti. Per circa la metà di loro gli indennizzi arriveranno in automatico, ma prima il provvedimento dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale (dal Tesoro assicurano che avverrà entro pochi giorni), dopodiché i risparmiatori avranno quattro mesi di tempo per fare richiesta al Fondo di solidarietà istituto con la legge di Stabilità. Potranno richiederlo coloro che hanno acquistato i bond prima del 12 giugno 2014, ma solo a due condizioni: un reddito lordo annuo ai fini Irpef inferiore a 35mila euro, oppure un patrimonio mobiliare sotto i 100mila euro (al 31 dicembre 2015).

Chi soddisfa questi requisiti avrà diritto a un rimborso automatico fino all’80% dell’investimento: la percentuale sarà calcolata sul corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari al netto delle spese per le operazioni di acquisto (commissioni bancarie) e dei rendimenti ottenuti. In pratica sarà riconosciuto l’equivalente dei rendimenti dei titoli di Stato, mentre l’eccedenza di guadagno su rendimenti che viaggiavano molto sopra la media di un normale conto corrente sarà scalata dagli importi rimborsati. Questo in linea con il principio di «salvaguardare il risparmio e non la parte di profitto di chi ha spuntato rendimenti più alti». L’istanza per richiedere l’indennizzo forfettario va indirizzata al Fondo e deve indicare il nome, e l’indirizzo (anche digitale) dell’investitore, la banca dove sono stati acquistati i titoli e gli strumenti acquistati (quantità e oneri). L’investitore deve anche allegare la documentazione del contratto di acquisto delle obbligazioni (i moduli di sottoscrizione o l’ordine di acquisto, le attestazioni degli ordini acquisiti, copia della richiesta di pagamento del credito relativo agli strumenti finanziari subordinati) e una dichiarazione sulla consistenza patrimoniale o del reddito. Il Fondo verifica la documentazione e, se ci sono le condizioni, calcola l’importo del rimborso e paga.

Per quanto riguarda, invece, gli arbitrati bisogna attendere l’emanazione di altri due provvedimenti (un decreto ministeriale e un dpcm) che ne definiscano il funzionamento. Dovrebbero arrivare a giorni e non dovrebbero discostarsi dalle bozze circolate: arbitrati gratuiti, quattro mesi di tempo per presentare la domanda (inoltrata dai risparmiatori o dai loro eredi o legalitari) e altri quattro per emettere il verdetto. Nel frattempo, non deve però essere proposta un’azione davanti all’autorità giudiziaria mentre dovrebbero essere previste corsie preferenziali per i più anziani e i più penalizzati.

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