Venerdì 26 Aprile 2024

SALARIO MINIMO SU BASE REGIONALE

Neanche il tempo di chiudere la questione reddito di cittadinanza, che già all’orizzonte le acque della politica italiana sembrano farsi agitate per un nuovo scontro in ambito giuslavoristico. il m5s sembra aver trovato la chiave di volta politica nella lotta alla povertà, proponendo un ddl sul salario minimo in risposta a quello già avanzato dal pd. gli indicatori economici sembrano surrogare questa forma di interventismo statale. la fotografia che eurostat ha fornito della situazione economica del nostro paese è impietosa. la polarizzazione economica del nostro territorio non ha eguali nel continente europeo: una cortina economica separa il centro-nord dal centro-sud dello stivale. la disuguaglianza economica nel nostro paese raggiunge livelli tra i più elevati in europa: un abisso separa i 42.000 euro di pil pro capite regionale riscontrati in trentino-alto adige dai 17.000 della calabria (dati istat, 2017). un’azione di contrasto efficace alla povertà nel nostro paese deve tenere conto della disuguaglianza del potere di acquisto reale dei salari in base al costo della vita a seconda del territorio. ormai da qualche anno mi batto per un riconoscimento legale di una differenziazione dei minimi salariali su base territoriale, facendomi promotore di una proposta di legge che ho presentato in regione lombardia. l’appiattimento retributivo nazionale, non tenendo conto delle specificità del territorio e del reale costo della vita a livello locale, produce il paradosso tale per cui proprio nella ricca lombardia il tasso di povertà sia al 9%, a fronte di una media nazionale del 7. legare la determinazione dei minimi salariali alla dimensione territoriale, quella più vicina alle reali condizioni di imprese e lavoratori, è una forma di equità sociale che impedisce la discriminazione dettata dal fatto che il potere d’acquisto minimo è inferiore dove per assurdo la produttività è più alta.

IL PROGETTO di legge si basa su un duplice livello di contrattazione collettiva: il primo regionale, sulla base dei dati Istat e della produttività regionale; il secondo a livello aziendale, sulla produttività della singola azienda. In caso di contrasto fra contratti di livello diverso, la supremazia deve spettare a quello più vicino al luogo di lavoro. Si applica anche al comparto pubblico, individuando dei soggetti a livello regionale e territoriale. La definizione legale di un minimo salariale su base regionale permette di applicare concretamente la Costituzione laddove all’articolo 3 enuncia il principio di uguaglianza sostanziale e definisce, nell’articolo 36, il lavoro come strumento per realizzare un’esistenza libera e dignitosa.

(*) Giuslavorista, avvocato

e co-founder di LabLaw

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