Venerdì 26 Aprile 2024

Regali di Natale difettosi o indesiderati: cosa fare. I consigli dell'Aduc

Un italiano su due è pronto a riciclare i doni non graditi, ma questa non è l'unica opzione. Specialmente se l'oggetto è guasto o non corrisponde a quanto pubblicizzato sulla confezione

Regali di Natale

Regali di Natale

Roma, 26 dicembre 2022 - Delusi dai regali di Natale? Quasi un italiano su due è pronto a riciclarli, rivela uno studio di Confcooperative da cui emerge come questa tendenza sia in crescita costante negli ultimi anni e coinvolga oltre 26 milioni di persone. Ma al di là del cercare di 'rifilarli' ad altre persone o provare a rivenderli (magari online), ecco i consigli dell'Aduc (Associazione Utenti e Consumatori APS) su cosa fare in caso di doni indesiderati o non funzionanti

Regalo non funzionante

Se l’oggetto è guasto o non corrisponde a quanto descritto in confezione e/o pubblicità, vale la Garanzia legale a carico del venditore. Il venditore deve riparare o sostituire il bene entro "tempi congrui", da pattuire insieme al consumatore. Altrimenti si ha diritto alla restituzione dei soldi. Questa garanzia è valida 2 anni, il difetto deve essere segnalato al venditore entro 2 mesi dalla scoperta. Le spese di spedizione, sono a carico del venditore.

Regalo indesiderato

Nel caso di regalo indesiderato si può chiedere di cambiarlo (molti regali forniscono il cosiddetto scontrino di cortesia). In alternativa si può esercitare il diritto di recesso per riavere indietro i soldi:

1. Per gli acquisti in negozio fisico, la legge non lo prevede, a meno che non sia stato pattuito al momento dell’acquisto.

2. Per gli acquisti in negozio virtuale o fuori dai locali commerciali si può recedere entro 14 giorni dall’acquisto oppure dal giorno in cui si riceve il bene. È consigliabile farlo con una lettera raccomandata a/r o pec, rispedendo il bene tramite assicurata. Le spese di spedizione sono a carico di chi esercita il recesso.

Venditore o produttore non disponibile? 

Sarà necessario intimare il dovuto tramite una lettera raccomandata a/r di messa in mora o pec e fare una denuncia all'Antitrust per pratica commerciale scorretta. In mancanza di soddisfazione si può ricorrere al giudice di pace. 

Venditore o produttore non italiano? 

Se sono in un Paese dell'Unione Europea, è come se fosse in Italia: le regole sono uguali. In mancanza di disponibilità, dopo l'intimazione con raccomandata A/R (no pec, che vale solo per l'Italia), dovendo ricorrere al giudice, ci sono specifiche modalità, anche più semplici rispetto al ricorso al giudice italiano. 

Se sono in un Paese extra-Ue, verificato che non abbiano un ufficio in Italia o in altro Paese Ue (per cui varrebbe quanto sopra), è più complicato. Vale sempre l'intimazione con raccomandata A/R (no pec, che vale solo per l'Italia), ma in mancanza di risposta, pur rivolgendosi al giudice italiano è difficile ottenere giustizia.