Mercoledì 24 Aprile 2024

Il peso della scienza

COME era facile prevedere, la Cassazione ha confermato l’ergastolo di Bossetti. Resta qualche dubbio (pochi). Ma va considerato che la Cassazione è giudice di legittimità, non di merito. Di diritto, non di fatto. Sul quale non può più tornare, restando fissato per come accertato dai precedenti giudicanti. La Cassazione avrebbe potuto sindacare o errori di diritto, o incongruenze logiche nell’accertare i fatti. Ed avrebbe allora "cassato con rinvio" alla Corte d’Appello per un nuovo giudizio da svolgere secondo criteri che la Cassazione stessa avrebbe dettato. Nel nostro caso era ben possibile, viste le smagliature ed illogicità lamentate dalla difesa di Bossetti.

Qui l’elemento DNA ha pesato molto. Ma attenzione a non considerarlo sempre e comunque la ‘prova regina’, come ‘pistola fumante’ del nuovo millennio. Non esistono prove regine di per sé: era fumante il fucile di Oswald, eppure molti credono che altri abbiano sparato a Kennedy, in contemporanea, o meno. In tempi più tecnologici pesa la perizia balistica; come, per le tracce del crimine, il DNA.

Decisivi spesso, ma non sempre; bensì solo quando, nel quadro specifico, consentono la condanna "oltre ogni ragionevole dubbio". Solo così, il DNA ha consentito sorprendenti condanne in cold case, come inopinate assoluzioni nel braccio della morte. Nel nostro caso, ripetiamo, il DNA ha pesato molto, ma nel quadro complessivo. I giudici di legittimità hanno superato le forti critiche dei difensori di Bossetti contro le modalità con le quali era stato raccolto, e poi riferito ad “Ignoto 1”, e poi ancora collegato al mai prima sospettato G. Guerinoni come (insospettato) padre naturale di Bossetti. Leggeremo in futuro le motivazioni. Sembrerebbe che la Cassazione abbia ritenuto siano non illogici, o coperti dal giudizio di fatto, quegli accertamenti dei giudici di merito. La Cassazione, ricordiamolo, non ripete ex novo il processo ma può solo censurare vizi logici, o di diritto, nei quali sia incorso il precedente giudicante. In questo caso, sembrerebbe avere condiviso l’operato, o aver ritenuto che talune censure fossero rimaste coperte dalla insindacabilità del precedente giudizio di fatto.