Venerdì 25 Aprile 2025

Agenzia Entrate, per cripto-attività l'aliquota è al 26%

Imposta sostitutiva 14% per rideterminare valore a primo gennaio

Per le persone fisiche le plusvalenze da cripto-attività sono imponibili con la stessa aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%) a patto che il reddito non sia conseguito nell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate in una circolare sulla tassazione delle cripto-attività introdotta dall'ultima legge di Bilancio. Sono definite cripto-attività - ricorda 'Agenzia - tutte quelle rappresentazioni digitali di valore o di diritti che non rientrano tra gli strumenti finanziari. Le plusvalenze sono soggette a tassazione al 26% anche in capo agli enti non commerciali (se l'operazione non è effettuata nell'esercizio di impresa commerciale), alle società semplici ed equiparate e ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione quando il reddito si considera prodotto nel territorio dello Stato. Si considerano prodotti in Italia i "redditi diversi" derivanti da "attività svolte" nel territorio dello Stato e da "beni" che si trovano nello stesso territorio. Rientrano dunque nella nuova disciplina anche i redditi realizzati da soggetti non residenti se relativi a cripto-attività detenute nel nostro Paese presso prestatori di servizi o intermediari residenti in Italia o presso la loro stabile organizzazione se non residenti. Nei casi in cui le cripto-attività (ovvero le chiavi che danno accesso alle stesse) siano detenute "direttamente" dal soggetto tramite supporti di archiviazione (come ad esempio chiavette Usb) senza l'intervento degli intermediari o prestatori di servizi citati, il reddito si considera prodotto in Italia se il supporto di archiviazione si trova nel territorio dello Stato. Prevista la possibilità per i soggetti che già detenevano cripto-attività al 1° gennaio 2023 di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse a condizione che lo stesso valore sia assoggettato a una imposta sostitutiva pari al 14%. Per beneficiare di questo regime agevolato è necessario che il contribuente versi l'imposta sostitutiva per intero, o la prima delle tre rate annuali di pari importo, entro il 15 novembre 2023.