Venerdì 8 Novembre 2024
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Economia

Rivoluzione nella sicurezza con la patente a punti

Informazioni / L'INL ha pubblicato le prime Faq su soggetti, certificazioni e documenti interessati

 La patente a punti nel settore edile è obbligatoria dallo scorso 1° ottobre

La patente a punti nel settore edile è obbligatoria dallo scorso 1° ottobre

La patente a punti in edilizia è un sistema di qualificazione obbligatoria delle imprese, che attribuisce o decurta crediti a seconda delle iniziative o dei rischi in materia di sicurezza sul lavoro. È obbligatoria, dallo scorso 1° ottobre, per le imprese e i lavoratori autonomi, ma l'INL ha recentemente pubblicato le prime Faq per chiarire alcune questioni. Innanzitutto, sono escluse dall’obbligo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, a prescindere dalla categoria di appartenenza. Nella prima fase è possibile autocertificare i requisiti, il cui invio è obbligatorio - tramite PEC - per chi sta già operando in cantieri temporanei o mobili. La presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi, invece, deve essere sempre preceduta dall’invio della richiesta della patente tramite portale, prassi che diventerà conditio sine qua non a partire dal 1° novembre. Per quanto riguarda il Documento unico di regolarità contributiva (Durc), l'INL ha spiegato che, in fase di richiesta della patente a punti in edilizia, si può dichiarare il possesso dei requisiti utili ad ottenerlo, anche se non è stato ancora rilasciato. Il momento che assume rilevanza ai fini del possesso dei requisiti è quello in cui il richiedente effettua la richiesta o invia l’autocertificazione e un’eventuale variazione o perdita dei requisiti non avrebbe quindi effetto sulla patente a punti già rilasciata. Inoltre, per il rilascio della patente a punti in edilizia, il legale rappresentante o il lavoratore autonomo devono possedere i requisiti indicati dall’art.27, comma 1, del D.lgs. 81/2008: tra questi la norma individua espressamente il DVR e la nomina del RSPP nei casi previsti dalla legge. Pertanto, qualora un’azienda abbia diverse unità produttive e siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR. Infine, in assenza di un accordo Stato-Regioni riguardo l’obbligo di formazione dei datori di lavoro, secondo l’INL, la dichiarazione, per essere veritiera, dovrà necessariamente tenere conto della normativa vigente alla data di presentazione della stessa e pertanto, in assenza di nuova intesa tra le parti, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori.