Mercoledì 6 Novembre 2024
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Economia

Condizionatori sulle facciate dei condomini: cosa fare quando ci sono vincoli paesaggistic

Il caso / Il motore esterno è sempre consentito per la vivibilità nelle case, ma senza autorizzazione si va incontro alla rimozione: il contenzioso nel Lazio

Installare condizionatori sulle facciate degli edifici è consentito

Installare condizionatori sulle facciate degli edifici è consentito

Che il condizionatore sia oramai indispensabile, lo dicono le temperature sempre più alte (o almeno percepite come tali) durante la stagione estiva. E non si tratta affatto di un “capriccio”, se ad attestarne l’importanza negli ambienti domestici sono anche i giudici. Ha fatto per prima giurisprudenza la Sentenza n. 269 del 2017, dalla Corte d’Appello di Palermo. Lo scorso luglio, inoltre, si è mossa sullo stesso binario la Cassazione civile, Sez. II., dichiarando legittima l’installazione di unità esterna del climatizzatore nelle facciate dei condomini, proprio in funzione della vivibilità nelle abitazioni. Tuttavia, un recente provvedimento del Tar Lazio ha dimostrato che la questione resta delicata in presenza dei cosiddetti vincoli paesaggistici, rendendo necessarie delle precisazioni nei confronti dei lettori. Il precedente dello scorso luglio era arrivato in Cassazione dopo che un proprietario di un seminterrato era ricorso in Appello lamentando che i climatizzatori nella villetta antistante non rispettassero il proprio diritto di veduta, il decoro architettonico e le distanze minime. La Corte d’Appello di Palermo, nel 2017, aveva già dichiarato l’installazione dei condizionatori prioritaria anche rispetto al decoro architettonico e alle distanze minime, dunque il ricorso dello scorso luglio è stato rigettato proprio per le stesse motivazioni. Chiarendo, in quel caso specifico, la prevalenza delle norme speciali in materia di condominio rispetto alla disciplina generale sulle distanze minime. Nessuna infrazione è peraltro stata ravvisata nel diritto di veduta, in quanto i climatizzatori erano unità amovibili, oltre che ritenuti di piccole dimensioni. Il caso del Tar Lazio ha avuto conclusioni diametralmente opposte, ma non per questo in contrapposizione a livello normativo con i precedenti. Nessuno di questi ultimi, infatti, aveva dovuto considerare la variabile dei vincoli paesaggistici, che hanno portato – in ultimo – a confermare l’ordine di un Comune che aveva per la rimozione di un climatizzatore di un privato. Il quale, pur senza aver richiesto l’autorizzazione paesaggistica, riteneva il Comune reo di aver ordinato la rimozione in ritardo rispetto ai (presunti) limiti temporali in vigore per la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asservata). Ma il Tar, con la sentenza 13771/2024, ha fatto notare come tali limiti esistano solo nel caso di una SCIA. Inoltre, trattandosi effettivamente di un’area soggetta a dei vincoli paesaggistici, anche il fatto che l’unità esterna non si trovasse sulla facciata principale ha avuto un peso relativo. Dai sopralluoghi del Comune, d’altronde, il condizionatore risultava comunque visibile dalla strada, inducendo il Tar a ritenerlo abusivo, così come suggerito dal Comune.