Sabato 4 Maggio 2024

Pannelli fotovoltaici nelle parti comuni: non serve l’approvazione dell'assemblea

Sentenze / Per la Cassazione, l’impianto può essere montato dal singolo condominio, purché vengano rispettati la sicurezza e il decoro

Il singolo condomino può passare alla produzione di energia da fonti rinnovabili

Il singolo condomino può passare alla produzione di energia da fonti rinnovabili

Il singolo condomino può montare pannelli fotovoltaici al servizio dell'immobile di proprietà su parti comuni dell'edificio senza dover ottenere l'autorizzazione dall'assemblea. Ad una condizione: che l'installazione venga realizzata senza modificare la superficie del fabbricato. E a patto che l'impianto garantisca le condizioni di stabilità e sicurezza richieste per la costruzione ed il decoro architettonico del palazzo. La delibera approvata dall'assemblea che esprime parere contrario al progetto non può produrre alcun danno concreto a chi vuole passare alla produzione di energia da fonti rinnovabili: il singolo condomino non ha interesse ad impugnare l’ex articolo 1137 c.c., l'atto adottato dal condominio. È quanto emerge dall'ordinanza 1337/23, pubblicata il 17 gennaio dalla sesta sezione civile della Cassazione. L’installazione di un impianto fotovoltaico sulle parti comuni di un condominio e che non renda necessaria la modificazione delle stesse può essere eseguita dal singolo condomino interessato senza preventiva autorizzazione dell’assemblea. Nel caso di specie analizzato dai giudici, un condomino vuole installare 12 pannelli fotovoltaici su una parte comune, ma l’assemblea ha espresso un parere contrario, motivo per cui il condomino ha deciso di procedere intentando una causa. Il caso è passato sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello e la conclusione, in entrambi i casi, è stata che l’assemblea ha espresso parere contrario al progetto presentato, ma non ha di fatto vietato l’installazione dell’impianto fotovoltaico. Pertanto è il condomino interessato a dover presentare un progetto alternativo in modo da non pregiudicare l’uso delle parti comuni agli altri condòmini. A questo punto è stato deciso di fare ricorso alla Corte di Cassazione evidenziando che secondo l’art. 1122-bis c.c. rubricato “Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili”, l’installazione di un impianto fotovoltaico sulle parti comuni di un condominio è possibile previa comunicazione all’amministratore. L’assemblea può prescrivere delle modalità alternative di esecuzione dell’intervento o imporre cautele in merito alla salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico, ma non ha il potere di vietare l’installazione esprimendo parere contrario. Esaminando il caso, i giudici della Corte di Cassazione hanno chiarito che ai sensi del citato art. 1122-bis del codice civile, è consentito installare impianti per la produzione di energia rinnovabile destinati all’uso di singole unità immobiliari, sul lastrico solare o su ogni altra superficie idonea, così come sulle parti di proprietà esclusiva del soggetto interessato. Il condomino ha l’obbligo di informare l’amministratore solo se sono necessarie delle modifiche alle parti comuni e l’assemblea può prescrivere modalità alternative di esecuzione dell’intervento e può chiedere una garanzia per tutelarsi da eventuali danni derivanti dallo stesso.