Sacconi
emozione collettiva che segue i tragici infortuni mortali sul lavoro induce usualmente la richiesta di inasprire gli strumenti sanzionatori. Eppure, a ben vedere, questi non mancano nel codice penale e lo stesso reato di omicidio colposo può essere ipotizzato con l’aggravante della violazione delle norme in materia di sicurezza nel lavoro. Piu utile e concreta può essere invece la considerazione di robuste misure di prevenzione come la necessaria qualificazione delle imprese (e dei loro lavoratori) in subappalto nelle costruzioni. Già nel 2008, il testo unico sulla salute e sicurezza nel lavoro disponeva obblighi minimi attraverso norme transitorie in attesa di più complessi atti amministrativi. Il tempestivo tentativo di introdurre una disciplina piu evoluta, inclusa una sorta di patente a punti per le aziende, fu invece bloccato da contrasti tra le parti sociali. Nel 2011, a seguito di ripetute morti “a grappolo” negli ambienti sospetti di inquinamento (silos, cisterne, cunicoli), è stata prodotta una normativa per la qualificazione delle attività almeno in questi contesti, la quale ora potrebbe costituire il modello per una disciplina applicata all’intero settore delle costruzioni. Il decreto dispose per tutte le imprese in subappalto il consenso preventivo del committente e obblighi in materia di formazione, informazione, valutazione sui rischi, di sorveglianza sanitaria, di gestione delle emergenze, di personale assunto con contratti certificati e con esperienza almeno triennale in misura non inferiore al 30%, di rispetto dei contratti piu applicati. Tocca al committente avere un proprio rappresentante che vigili sul cantiere per garantire a tutti le informazioni che limitano il "rischio da interferenza" delle lavorazioni. Il mancato rispetto di queste previsioni determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare.