Lunedì 29 Aprile 2024

L'Uomo Vitruviano di Leonardo non va al Louvre (per ora). Tar: "Prestito sospeso"

Accolto il ricorso di Italia Nostra. Il Mibact: "Blocco incomprensibile". Il museo parigino: "No comment, decisione spetta all'Italia"

L'Uomo vitruviano di Leonardo (Ansa)

L'Uomo vitruviano di Leonardo (Ansa)

Venezia, 8 ottobre 2019 - Salta il prestito dell'Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci al Louvre. La decisione, destinata a suscitare polemiche, è stata presa dal Tar del Veneto che, a seguito del ricorso presentato ieri da Italia Nostra, ha sospeso oggi l'operazione con il celebre museo di Parigi. L'opera - che si intitola  "Studio di proporzioni del corpo umano", ma che tutti conoscono come 'L'Uomo Vitruviano' - resta quindi nelle Gallerie dell'Accademia di Venezia, dove è conservata. Tenendo conto dell'apertura della mostra parigina, prevista per il 24 ottobre, il tribunale amministrativo ha deciso di muoversi con urgenza, anticipando la discussione in camera di consiglio, annunciata per lo stesso giorno, al 16 ottobre. In questa sede verrà presa una decisione definitiva. 

Nello stesso provvedimento, il Tar sospende anche il memorandum d'intesa siglato a Parigi tra il ministero dei Beni culturali e il museo del Louvre per lo scambio di opere di Leonardo e Raffaello nella parte "in cui viola il principio dell'ordinamento giuridico per cui gli uffici pubblici si distinguono in organi di indirizzo e controllo da un lato, e di attuazione e gestione dall'altro".

La risposta del Mibact

Netta la presa di posizione dell'ufficio legislativo del Mibact. "Da una prima lettura delle anticipazioni stampa - commenta - risulta del tutto incomprensibile il riferimento a una presunta violazione del principio dell'ordinamento giuridico per cui "gli uffici pubblici si distinguono in organi di indirizzo e controllo da un lato, e di attuazione e gestione dall'altro" nello scambio di opere tra i musei italiani e il Louvre. Il Mibact parla di "procedura trasparente". 

"L'accordo firmato a Parigi - spiega ancora l'ufficio legislativo - è stato esclusivamente il riconoscimento da parte dei ministri di decisioni e atti tutti presi, per parte italiana, dai competenti uffici tecnici del Mibac". E ancora: "Il prestito di ogni opera italiana risultava già autorizzato al momento della sottoscrizione dell'accordo che prevede, peraltro, che lo scambio di opere avvenga secondo le specifiche prescrizioni di tutela dettate dai singoli musei". Quindi conclude: "Una semplice lettura dei documenti dimostra facilmente tutto ciò e all'udienza del 16 ottobre tutto questo emergerà con assoluta chiarezza e trasparenza".

Nessun commento da parte del Louvre. "Abbiamo appreso la notizia ma al momento non c'è nessun commento. È una decisione che spetta all'Italia", spiegano dal museo parigino. Gli inviti per la mostra dedicata a Leonardo, e nella quale avrebbe dovuto essere esposto l'Uomo Vitruviano in base agli accordi fra i governi di Roma e Parigi, erano stati inviati dal Louvre già ieri. 

Il ricorso al Tar

Nel ricorrere al Tar, Italia Nostra chiedeva che venisse "immediatamente sospesa l'uscita dal territorio nazionale del disegno noto come Uomo Vitruviano, di Leonardo Da Vinci conservato dalle Galleria dell'Accademia di Venezia" e "annullato il provvedimento del direttore delle Gallerie dell'Accademia, Giulio Manieri Elia, di autorizzazione al prestito all'estero" dell'opera di Leonardo.

Italia Nostra ravvisava "la violazione dell'art. 66, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) che stabilisce che non possano uscire dal territorio della Repubblica i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica". 

E sottolineava: "l'Uomo Vitruviano appartiene al fondo principale delle Gallerie dell'Accademia in base all'identificazione fatta con nota del 23 ottobre 2018 (Prot. 2470) dell'ex direttrice del Museo, Paola Marini". L'associazione evidenziava "anche la violazione dell'art. 66, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 42/2004, per cui non possono uscire dal territorio della Repubblica i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli". E specificava che "tutte le relazioni tecniche hanno infatti sconsigliato il trasferimento del fragilissimo disegno".