Domenica 5 Maggio 2024

Il Guardasigilli garantisce: "La pignorabilità dei pet sarà cancellata"

Il ministro Orlando ha parlato di un apposito emendamento ricevendo le firme raccolte per dire no a questo uso barbaro. A consegnarle, Tessa Gelisio ed Ermete Realacci

Gatto alla finestra in una foto AP

Gatto alla finestra in una foto AP

Roma, 23 marzo 2015 - No alla pignorabilità degli animali domestici: lo prevederà un apposito emendamento nel Collegato ambientale ora all'esame del Senato. Lo conferma il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, che oggi nella sede del dicastero di Via Arenula, ha ricevuto fisicamente le 110mila firme raccolte in meno di tre mesi per dire no alla pignorabilità degli animali domestici. Le firme sono state consegnate al Guardasigilli da Tessa Gelisio, presidente di ForPlanet Onlus e promotrice della campagna #giulezampe su change.org, ed Ermete Realacci, presidente della commissione Ambiente della Camera. La norma che consente di pignorare un  animale "è una norma obsoleta che corrisponde ad un'idea degli animali che è stata superata dal senso comune e dal dibattito pubblico. Gli animali non sono cose - ribadisce Orlando - e va riconosciuto dal punto di vista giuridico. L'emendamento è frutto un ottimo lavoro tra ministero della Giustizia e ministero dell'Ambiente". Realacci sottolinea: "Credo che la partita si possa chiudere prima dell'estate". Gelisio conclude: "Speriamo di poter cantare presto vittoria". 

Dagli animali da compagnia a quelli usati nella pet therapy. Sono queste le categorie di animali per le quali il governo è pronto a cancellare la pignorabilità. La formula trovata per farlo è proporre un emendamento al Collegato ambientale del ministero della Giustizia, concordato anche con il dicastero dell'Ambiente. Il Collegato ambientale interviene principalmente sulla green economy, ed è ora all'esame del Senato. Secondo il testo dell'emendamento, nella formulazione proposta dal ministero della Giustizia, diventeranno «impignorabili: gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali; gli animali impiegati a fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli». 

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