Domenica 6 Ottobre 2024

Progettisti della PA, assicurazione e iscrizione all'Albo: ecco tutte le ultime novità

Esperti / L'Anac chiarisce requisiti e regole assicurative e spiega: «Bene inserire l'obbligo di assicurazione e i requisiti di competenza»

Secondo l'Anac, nella PA non si è obbligati  a iscriversi all'Albo

Secondo l'Anac, nella PA non si è obbligati a iscriversi all'Albo

L’iscrizione all’Albo e l’assicurazione professionale sono obbligatorie per i progettisti interni alla Pubblica Amministrazione? A questo dubbio ha risposto l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con il parere 64/2024. I chiarimenti forniti sono finiti sotto la lente di Fondazione Inarcassa, che mette in guardia dalle norme contro la libera professione. Al contrario, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha espresso apprezzamento per le conclusioni tratte dall'Anac. L’Anac ha spiegato che, per quanto riguarda l’obbligo di iscrizione all’Albo, i liberi professionisti e i progettisti dipendenti della Pubblica Amministrazione non sono sullo stesso piano. Il vecchio Codice Appalti (D.lgs. 50/2016) stabiliva in modo chiaro che i progettisti interni alla Pubblica Amministrazione dovessero essere in possesso solo dell’abilitazione professionale, ma non essere iscritti all'Albo, mentre i liberi professionisti che avessero voluto partecipare ad una gara di progettazione dovevano necessariamente essere iscritti all’Albo professionale oltre che essere abilitati. Il nuovo Codice Appalti (D.lgs. 36/2023), fissa solo i requisiti per i progettisti esterni: essere in possesso di una laurea in ingegneria o architettura, essere abilitati all'esercizio della professione ed essere iscritti all’Albo. Nel nuovo Codice non sono invece indicati i requisiti dei progettisti dipendenti della Pubblica Amministrazione. L’Anac ritiene che, in assenza di diverse indicazioni, si deve continuare a ritenere i progettisti interni alla PA esonerati dall’obbligo di iscrizione all’Albo. Citando alcune pronunce del passato, l’Anac ha sottolineato che gli Ordini professionali esercitano il loro potere di vigilanza solo sui liberi professionisti, ma non sui pubblici funzionari.