Sabato 9 Novembre 2024

Perché ora i migranti in Albania potrebbero non essere più rimandati indietro

Qual è lo strumento usato dal governo per blindare la sua posizione di fronte alle norme di diritto europeo che fino ad ora hanno prevalso nelle decisioni dei giudici

Roma, 21 ottobre 2024 – Una lista che ha valore di legge. Una norma primaria che il giudice dovrà obbligatoriamente prendere in considerazione nelle sue valutazioni. Il nuovo decreto appena approvato nel Consiglio dei ministri gioca la carta del potenziamento della norma italiana nel suo braccio di ferro con i giudici che invece - nelle loro ordinanze sull’esclusione del trattenimento dei migranti nel centro italiano in Albania - finora hanno fatto prevalere le ragioni del diritto comunitario. 

I 12 migranti provenienti dal centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader in Albania rientrati a Bari dopo che il tribunale di Roma non ha convalidato il loro trattenimento all'interno del centro
I 12 migranti provenienti dal centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader in Albania rientrati a Bari dopo che il tribunale di Roma non ha convalidato il loro trattenimento all'interno del centro

Il nodo della norma primaria

La norma rispetterebbe stavolta sia il principio ‘oggettivo’, ovvero l’ambito delle eccezioni relative alle aree geografiche del singolo Stato, sia quello ‘soggettivo’, ovvero quello riferito a determinate categorie di singoli individui. È proprio quest’ultimo punto ad essere stato uno degli elementi determinanti nelle decisioni dei giudici della sezione immigrazione del tribunale di Roma, i quali la scorsa settimana hanno ritenuto di non convalidare il trattenimento dei dodici migranti nel Cpr in Albania.

Perché i migranti erano stati rimandati indietro 

Facendo prevalere il pronunciamento della Corte di giustizia europea dello scorso 4 ottobre, i magistrati hanno sottolineato che secondo quest’ultima sentenza "la designazione di un Paese di origine come sicuro dipende (...) dalla possibilità di dimostrare che, in modo generale e uniforme, non si ricorre mai alla persecuzione (...), tortura o pene o trattamenti inumani o degradanti e che non vi sia alcuna minaccia dovuta alla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato internazionale o interno”.

Confrontando questa sentenza della Corte europea al caso specifico dei migranti trattenuti nel centro italiano di permanenza per il rimpatrio in Albania, il giudice Luciana Sangiovanni, sostiene nella sua ordinanza (riferita a un cittadino egiziano) che "il Paese di origine del trattenuto, nelle conclusioni della scheda-Paese dell’istruttoria del ministero degli Esteri (...) è definito Paese di origine sicuro ma con eccezioni per alcune categorie di persone: oppositori politici, dissidenti, difensori dei diritti umani o coloro che possano ricadere nei motivi di persecuzione”.

Ed è questo il motivo per cui, “in ragione dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, il Paese di origine del trattenuto non può essere riconosciuto come Paese sicuro”.

Lo strumento adottato dal governo

Decidendo di affidare la lista dei Paesi sicuri ad una norma primaria, e non più secondaria come è invece il decreto del ministro degli Esteri con cui finora è annualmente aggiornato l’elenco, il governo cerca di blindare la sua posizione di fronte alle norme del diritto europeo che fino ad ora hanno prevalso pesando sulle decisioni dei giudici.

Le parole del sottosegretario Mantovano

“Quello che vorrei dire non in chiave polemica ma espositiva – ha chiarito il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano – è che l’individuazione di un paese come ‘sicuro’ è frutto di un procedimento complesso di carattere al tempo stesso politico e amministrativo che tiene conto di valutazioni all’interno del singolo paese che sono politiche, legali, sociali che spesso richiedono competenze specialistiche. Ci sono uffici appositi nei ministeri della Giustizia e degli Esteri che sono dedicati esclusivamente a questo compito e che utilizzano info riservate o sensibili che sfuggono a conoscenza e a percezione ordinaria”.