Utero in affitto e adozioni per gli omosessuali. Sono temi caldissimi. Intanti il Parlamento europeo censura il governo italiano per la recente circolare del ministro Piantedosi che ha bloccato le registrazioni all’anagrafe dei figli di coppie gay, effettuate da alcuni sindaci. All’Eurocamera è stato infatti approvato un emendamento al testo della Risoluzione sullo Stato di diritto che condanna la circolare perché porterebbe “alla discriminazione non solo delle coppie dello stesso sesso, ma anche e soprattutto dei loro figli”, e invita anche Roma «a revocare immediatamente la decisione”. Un invito che il governo non ha intenzione di seguire, e che è stato criticato dal centrodestra e salutato positivamente dalle opposizioni, unite questa volta sia in Italia che a Bruxelles. Ma com’è la legislazione attuale in Italia su questi temi?
Su quali basi è vietata la Gestazione per altri in Italia
La pratica della gestazione per altri (GPA) è vietata nell’ordinamento italiano dall’art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 che punisce con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa "chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità".
Cosa prevede la stretta della maggioranza
La proposta di legge di Fdi a firma di Carolina Varchi – che raccoglie iniziative precedenti anche di Fi e Lega – intende emendare il comma 6 dell’art.12 sulle sanzioni con la seguente frase: "Le pene stabilite dal presente comma si applicano anche se il fatto è commesso all’estero", trasformando, così, la maternità surrogata in ‘reato universale’.
I figli delle coppie che ricorrono alla GPA all’estero oggi vengono riconosciuti dallo Stato italiano?
Il riconoscimento non può avvenire in maniera automatica. Con una sentenza dello scorso dicembre le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno ribadito che il riconoscimento del provvedimento straniero che attesta il rapporto di filiazione con il ‘genitore d’intenzione’ di un bambino nato da maternità surrogata è contrario all’ordine pubblico. Pertanto deve essere esclusa l’automatica trascrivibilità del provvedimento giudiziario straniero attestante il rapporto di filiazione da maternità surrogata, per disincentivare il ricorso a una pratica che asseconda la mercificazione del corpo, spesso a discapito delle donne più vulnerabili sul piano economico e sociale. Tuttavia, in mancanza di una normativa precisa e della "situazione di insufficiente tutela degli interessi del minore" rilevata dalla Corte Costituzionale, ogni caso viene valutato individualmente dai singoli magistrati determinando decisioni non uniformi.
La strada dell’adozione in casi particolari
Tale possibilità – prevista per il coniuge nel caso in cui il minore sia figlio, anche adottivo, dell’altro coniuge – è stata estesa dalle Sezioni unite civili nella sentenza n. 12193 del 2019 anche al rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata e il genitore intenzionale, con il quale manca del tutto un legame genetico ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera d), della legge 184/1983 (Diritto del minore ad una famiglia). La ratio è quella di bilanciare lo scopo perseguito dall’ordinamento di disincentivare il ricorso alla surrogazione di maternità con gli interessi del bambino nato mediante maternità surrogata, nei suoi rapporti con la coppia (omosessuale o eterosessuale) che ha sin dall’inizio condiviso il percorso che ha condotto al suo concepimento e alla sua nascita nel territorio di uno Stato dove la maternità surrogata non è contraria alla legge, e che ha quindi portato in Italia il bambino, per poi qui prendersene quotidianamente cura.
Quali i limiti dell’adozione in casi particolari?
Non attribuisce la piena genitorialità all’adottante e, a differenza dell’adozione ordinaria, può, nei casi previsti dalla legge, essere revocata. Il procedimento di adozione è attivabile solo su domanda dell’adottante e con l’assenso dell’altro genitore e la procedura è caratterizzata da cadenze temporali particolarmente dilatate che vanno da un anno e mezzo a oltre 2 anni.
Fecondazione eterologa: le coppie omosessuali sono discriminate?
In Italia possono far ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo solo coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile. Gli atti di trascrizione dei bambini concepiti all’estero con la fecondazione eterologa da parte di coppie omossesuali vanno trasmessi alla Procura, che farà le proprie valutazioni.