Domenica 6 Ottobre 2024

Uguaglianza nella diversità. Per una dignità senza barriere

Massimo Luciani: "La Repubblica deve consentire a ciascuno il suo progetto di vita"

Uguaglianza nella diversità. Per una dignità senza barriere

Uguaglianza nella diversità. Per una dignità senza barriere

Il tema dell’uguaglianza, congiuntamente alla libertà, interroga e interessa il pensiero occidentale sin dalle sue origini. Fatta eccezione per la Costituzione della Repubblica romana del 1849, nell’Italia preunitaria l’eguaglianza è riconosciuta in modo timido. Compreso lo Statuto albertino, vigente dal 1848 fino al varo della Costituzione, le cui aperture liberali hanno subito forti repressioni durante il ventennio fascista. L’uguaglianza è declinata in numerosi articoli, ma sono sopratutto i due commi dell’articolo 3 a sancirne il profilo formale (pari dignità sociale e uguaglianza davanti alla legge) e sostanziale (affidando alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale). "La combinazione di questi due principi è uno dei tratti più originali della Costituzione italiana", spiega Massimo Luciani, ordinario di Istituzioni di diritto pubblico alla Facoltà di Giurisprudenza di Roma, nello studio su ’I principi di uguaglianza e non discriminazione per il Parlamento europeo’.

Con tale formula la Carta "compie un passo più in là rispetto alle Costituzioni borghesi dell’Ottocento – sostiene Luciani –, superando quei limiti che la Rivoluzione francese aveva intravisto, ma non cancellato, e puntando a consentire a ciascuno il suo progetto di vita, senza essere limitato dagli ostacoli di fatto opposti dalle diseguaglianze sociali". Un principio che va letto in maniera estensiva, ad esempio in materia di assistenza sanitaria, perché "è anche certo che il principio di eguaglianza vale pure per lo straniero quando trattasi di rispettare quei diritti fondamentali".

Stabilendo la "pari dignità" e insieme che i cittadini sono "eguali davanti alla legge", significa che i due aspetti sono differenti e integrati. Parità di trattamento va inteso anche che la legge dev’essere "ugualmente differenziata", come si rende necessario per "disciplinare situazioni che sono diverse".

Mentre "il riconoscimento della pari dignità sociale aggiunge un’ulteriore e concreta specificazione all’astratta affermazione dell’eguale sottoposizione di tutti alla legge", sostiene Luciani. Spiegando che l’elemento essenziale, "più della ‘dignità’ è il suo specificativo ‘sociale’". Ovvero: la concezione dell’uomo in quanto essere sociale.

A cura di Cosimo Rossi