Domenica 16 Giugno 2024

Uguaglianza, di fronte alla legge e nelle opportunità della vita

È il principio più invocato, ma anche quello che è stato meno tradotto in concreto

Uguaglianza, di fronte alla legge e  nelle opportunità della vita

Uguaglianza, di fronte alla legge e nelle opportunità della vita

Disporre o meno di "mezzi" non riguarda la semplice disponibilità monetaria nella Costituzione repubblicana. Ai "mezzi" si fa riferimento in prevalenza riguardo alle condizioni sociali, ma non solo: non tanto come strumento per raggiungere un fine, quanto a realizzare l’uguaglianza delle condizioni dal punto di vista sociale e non solo. Si tratta di un termine che ricorre ben 8 volte nel testo, e non solo con riferimento alle condizioni economiche e sociali.

La Costituzione parla di "mezzi per agire" in giudizio garantiti ai non abbienti (art. 24), di diritto a raggiungere i livelli più alti di istruzione dei "capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi" (art. 34), del diritto al mantenimento e l’assistenza sociale di "ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere", nonché i "mezzi adeguati" alle esigenze di vita cui hanno diritto i lavoratori "in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria" (art. 38). Solo per stare agli articoli con maggior rilevanza sociale.

Il tema dell’uguaglianza dei mezzi discende da uno dei pilastri fondamentali della Carta, cioè l’articolo 3, come spiegava Piero Calamandrei nel 1955 il "compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana". Si torna sempre a quello: "Perché fino a che non c’è questa possibilità per ogni uomo di lavorare e di studiare e di trarre con sicurezza dal proprio lavoro i mezzi per vivere da uomo – spiegava Calamandrei –, non solo la nostra Repubblica non si potrà chiamare fondata sul lavoro, ma non si potrà chiamare neanche democratica perché una democrazia in cui non ci sia questa uguaglianza di fatto, in cui ci sia soltanto un’uguaglianza di diritto, è una democrazia puramente formale". Nel quaderno della Corte costituzionale dedicato a "La tutela dei soggetti deboli" Mario Bellocci e Paolo Passaglia spiegano perciò che "i mezzi necessari per vivere non possono identificarsi con i mezzi adeguati alle esigenze di vita", che "comprendono i primi ma non si esauriscono in essi". Secondo gli autori l’art. 38 – molto dibattuto anche da fautori e detrattori del reddito di cittadinanza – "garantisce non soltanto la soddisfazione dei bisogni alimentari, di pura ‘sussistenza’ materiale, bensì anche il soddisfacimento di ulteriori esigenze relative al tenore di vita dei lavoratori".

A cura di Cosimo Rossi