Lunedì 29 Aprile 2024

Salute individuale e collettiva. Garantirla è compito dello Stato

Il Covid ci ha insegnato che ognuno è libero di curarsi, senza danneggiare gli altri

Salute individuale e collettiva. Garantirla è compito dello Stato

Salute individuale e collettiva. Garantirla è compito dello Stato

"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". La formulazione dell’articolo 32 sembrerebbe, a prima vista, piuttosto generica. Combinandolo però ai fondamentali artt. 2 e 3 il diritto alla salute acquisisce una valenza generale. E richiede di fatto allo Stato e le Regioni di predisporre strutture, mezzi e personale idonei ad assicurare una condizione di salute ottimale alla singola persona e insieme alla collettività.

L’ex magistrato Gherardo Colombo lo spiega così a Raiscuola: "La Costituzione, partendo sempre dalla constatazione che tutti noi siamo degni tanto quanto gli altri, tutela per tutti la salute senza fare nessuna discriminazione – dice – Ma tutela comunque anche la nostra possibilità di decidere che la nostra vita sia una vita dignitosa. E pertanto stabilisce che è vietato qualsiasi trattamento che possa contrastare con la dignità della persona. Siamo noi a decidere se una cura deve essere affrontata oppure no. Salvo che ovviamente, decidendo per il no, non danneggiamo le altre persone, perché le altre persone sono degne quanto noi".

L’attuazione del diritto costituzionale alla salute è affidata al Servizio sanitario nazionale (Ssn), che ha lo scopo "di garantire a tutti i cittadini, in condizioni di uguaglianza, l’accesso universale all’erogazione equa delle prestazioni sanitarie", come spiega il ministero sul proprio sito (www.salute.gov.it). I principi fondamentali su cui si basa dalla sua istituzione nel 1978 sono "l’universalità, l’uguaglianza e l’equità". Universalità, spiega il ministero, "significa l’estensione delle prestazioni sanitarie a tutta la popolazione" in osservanza della legge che intende la salute "non soltanto come bene individuale ma soprattutto come risorsa della comunità". Uguaglianza significa che i cittadini devono poter "accedere alle prestazioni del Ssn senza nessuna distinzione di condizioni individuali, sociali ed economiche". Equità significa infine che "a tutti i cittadini deve essere garantita parità di accesso in rapporto a uguali bisogni di salute" al fine "di superare le diseguaglianze".

A cura di Cosimo Rossi