Lunedì 29 Aprile 2024

Patatine al posto dell’ostia, stop allo spot pubblicitario

La campagna di Amica Chips bloccata dal Comitato di Controllo dell’Istituto di autodisciplina pubblicitaria (Iap). Ecco le motivazioni. Il presidente Aiart che aveva sollevato il caso: “Il tema vero è il rispetto di tutte le fedi religiose”

Patatine al posto dell'ostia, arriva lo stop alla spot

Patatine al posto dell'ostia, arriva lo stop alla spot

Roma, 9 aprile 2024 – Patatine al posto delle ostie: stop all’ultimo spot di Amica Chips. L’Aiart aveva giudicato quella pubblicità “blasfema” e l’aveva segnalata al Comitato di Controllo dell’Istituto di autodisciplina pubblicitaria (Iap) che oggi ne chiede il blocco. Su Instagram ora appare una versione tagliata.

Le parole del presidente Aiart

Giovanni Baggio, presidente Aiart, riflette: “Anche questo è stato l’ennesimo episodio del tentativo di dissacrare alcuni elementi fondanti della fede cristiana. Tema vero è il rispetto di tutte le fedi religiose. La questione vera, il rispetto a 360 gradi”.

Le parole del comitato di controllo

“Il Comitato di Controllo - chiarisce la nota dello Iap - ha ingiunto le parti coinvolte di desistere dalla diffusione di tale campagna ritenendola in contrasto con l’art. 10 - Convinzioni morali, civili, religiose e dignità della persona - del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, secondo cui: ‘La comunicazione commerciale non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose’. Ad avviso del Comitato il parallelismo che il messaggio instaura tra la patatina, descritta come ‘il divino quotidiano’, e l’ostia, che rappresenta evidentemente il divino, si sostanzia nella derisione del senso profondo del sacramento dell’eucaristia, rendendo più che ragionevole che il credente e non solo si senta offeso”.

Il Giurì, si ricorda, "in molte sue decisioni ha sottolineato che l’articolo 10 del Codice Iap è posto a tutela della sensibilità dei consumatori ‘i quali hanno il diritto di non essere urtati nelle più profonde convinzioni da campagne pubblicitarie che essendo strumentali ad interessi di natura prettamente economica non devono confliggere con valori tendenzialmente assoluti e di rango superiore tra i quali un posto di primissimo rango compete alle convinzioni religiose, che il Codice di Autodisciplina protegge non già come un bene della collettività italiana o della sua maggioranza, bensì, in armonia con la Costituzione e sulla scia della concezione ‘liberale’ della tutela del sentimento religioso come un bene individuale, che viene riconosciuto, in modo assolutamente paritario, a tutti i cittadini, senza distinzioni di sorta fra le possibili opzioni religiose”. Il provvedimento del Comitato di Controllo “potrà essere opposto dalle parti ingiunte con motivata opposizione al Comitato di Controllo nel termine non prorogabile di sette giorni”, conclude la nota.

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