Lunedì 16 Settembre 2024

Decadenza forfettario per accertamento: le sanzioni

Che cosa si intende per decadenza del regime forfettario per accertamento e quali sono le sanzioni previste

Decadenza forfettario - Crediti iStock Photo

Decadenza forfettario - Crediti iStock Photo

Roma, 6 agosto 2024 – Così come previsto dall’art.1, comma 74, della Legge n. 190/2014, “il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57”. Al dato pratico, vuol dire che, ogni anno, l’Amministrazione finanziaria effettua una serie di controlli volti a verificare che le condizioni di accesso e di permanenza al regime forfettario vengano rispettate dai contribuenti, in caso contrario è prevista la decadenza del regime e l’applicazione di sanzioni.  

Decadenza del regime forfettario

Nel momento in cui l’accertamento dell’Amministrazione finanziaria dovesse contestare il regime forfettario di un contribuente, è previsto il suo decadimento. Più nel dettaglio, “il regime forfettario cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57” (art. 1, comma 74, Legge n. 190/14). A tal proposito ricorda che:

  • il comma 54 prevede la fuoriuscita dal forfettario in caso di superamento della soglia di 85mila euro per i ricavi/compensi annuali del contribuente. E ancora, è previsto il limite massimo complessivo di 20mila euro per il sostenimento delle spese per lavoratori/dipendenti

il comma 57 prevede l’esclusione dal regime forfettario in presenza:

  • di mancata residenza nel territorio dello Stato;
  • dell’esercizio in via esclusiva di attività di compravendita di immobili e auto;
  • di esercizio di attività prevalente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o sono intercorsi rapporti nei due anni precedenti;
  • di redditi da lavoro dipendenti/assimilati superiori a 30mila euro nell’anno precedente;
  • della partecipazione in società di persone o capitali.
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Le sanzioni per la decadenza forfettario post accertamento

La disciplina sanzionatoria per la decadenza del regime forfettario a seguito di accertamento, segue quella ordinaria prevista per la fattispecie di infedele dichiarazione. È inoltre possibile che la sanzione ordinaria venga aggravata del 10 per cento nel caso in cui il maggior reddito accertato dall’Agenzia delle Entrate sia superiore al 10 per cento di quello che è stato dichiarato. Tale maggiorazione è prevista nei casi di infedeltà dei dati riguardanti:

  • il limite di ricavi previsto per l’anno precedente
  • le cause di esclusione previste dalla legge;
  • il mancato rispetto dell’applicazione dell’aliquota ridotta al 5 per cento che, lo ricordiamo, è prevista solo per i primi cinque anni di attività con il regime forfettario.

Così come in parte già detto, l’aumento del 10 per cento della sanzione va ad aggiungersi a quella ordinaria che, relativamente al valore dell’Irpef e dell’Iva, vanno dal 90 al 180 per cento della maggiore imposta dovuta.

In merito all’Iva, inoltre, è necessario fare un’ulteriore precisazione relativa all'omesso versamento della liquidazione periodica. In tal caso, infatti, è prevista una sanzione di natura amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo che non è stato versato dal contribuente.

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Sottolineiamo infine che, in caso di adesione, il contribuente può applicare l’istituto dell'acquiescenza che prevede la riduzione di un terzo delle sanzioni applicate.