Giovedì 18 Aprile 2024

Pensioni Quota 103: requisiti e come funziona. Le istruzioni dell'Inps

Via di uscita anticipata dal lavoro per dipendenti pubblici e privati, autonomi, parasubordinati. Ecco il tetto dell'assegno

Roma,14 marzo 2023 - Arrivano le istruzioni operative dell’Inps per Quota 103, la via di uscita anticipata per la pensione prevista dall’ultima legge di Bilancio e diventata operativa il primo gennaio 2023. A fissare le coordinate del canale è una circolare recente dell’Istituto previdenziale.

Pensioni, quota 103
Pensioni, quota 103

I requisiti

Quota 103 è un nuovo canale di accesso alla pensione previsto per tutti i lavoratori (dipendenti, pubblici e privati, autonomi, parasubordinati) iscritti a forme di previdenza pubbliche obbligatorie (cioè l’Inps) in possesso di: • 62 anni e 41 anni di contributi al 31 dicembre 2022; • 62 anni e 41 anni di contributi maturati tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023.

La finestra mobile

Per la prestazione è prevista la cosiddetta finestra mobile che contempla un meccanismo di differimento nell’erogazione del primo rateo pensionistico. Per i dipendenti e i lavoratori autonomi del settore privato l’attesa è di 3 mesi dalla maturazione dei requisiti; per gli impiegati delle pubbliche amministrazioni l’attesa è di 6 mesi dal perfezionamento dei requisiti indicati. Se i requisiti sono raggiunti entro il 31 dicembre 2022 la finestra mobile scatta il 1° aprile 2023 per il settore privato; il 1° agosto 2023 per il settore pubblico. Nel settore scolastico, invece, la finestra coincide sempre con l'inizio dell'anno scolastico (1° settembre 2023): sia che i requisiti siano raggiunti entro il 31 dicembre 2022 sia che vengano conquistati entro il 31 dicembre 2023 (la domanda di cessazione si doveva presentare entro il 28 febbraio 2023).

Il tetto all’assegno

Stabiliamo subito che non ci sono penalizzazioni per chi aderisce a 'Quota 103' avendo maturato un assegno fino a 2.840 euro lordi mensili. Sopra il limite l’assegno è tagliato fino al confine indicato. Fino a 67 anni, quando viene ripristinato.

Il meccanismo, dunque, opera come di seguito indicato: - se la pensione è inferiore a 5 volte il trattamento minimo sia nell’anno di decorrenza sia negli anni successivi durante i quali, come noto, la rendita viene adeguata all’inflazione il tetto non scatta mai (ed il pensionato non subisce alcuna riduzione); - se la pensione è inferiore a 5 volte il trattamento minimo nell’anno di decorrenza ma negli anni successivi, per effetto della rivalutazione della prestazione, la prestazione va oltre il limite, la pensione stessa viene erogata solo fino al limite; - se la pensione è superiore a 5 volte il trattamento minimo dall’anno di decorrenza il tetto massimo erogabile verrà applicato sin dalla decorrenza.

Al compimento dei 67 anni l’Inps corrisponderà la pensione lorda mensile piena, maturata all’esito delle rivalutazioni applicate nel tempo, come se il tetto non ci fosse mai stato.

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