Milano, 13 gennaio 2024 – Per chi ha perso il lavoro, uno strumento molto importante è la Dis-Coll. Si tratta, infatti, di un’indennità di disoccupazione, molto simile alla Naspi, che può essere richiesta in Italia da coloro che hanno perso il posto di lavoro in maniera involontaria. A garantire questa indennità è sempre l’Inps, Istituto nazionale di previdenza sociale, ma a cambiare rispetto alla Naspi sono i destinatari della misura. La DIS-COLL, infatti, è messa a disposizione solo dei collaboratori coordinati e continuativi e dei lavoratori con borse di studio che non hanno più il lavoro. Inoltre, i beneficiari dell'indennità in esame devono necessariamente essere iscritti alla Gestione Separata Inps.
Dis-Coll, cos’è e a chi spetta
Come in parte già detto, la Dis-Coll rappresenta un’indennità di disoccupazione riconosciuta dall’Inps a determinate tipologie di lavoratori, ovvero tutti coloro che non sono coperti dalla disoccupazione Naspi, non più attive per ragioni che precludono dal loro valore. I beneficiari della Dis-Coll, possono essere intesi come tutte quelle categorie di lavoratori che dispongono di un un contratto di collaborazione coordinata e continuativa o di contratto di lavoro atipico, cioè quelli che prevedono che una determinata attività venga svolta con la copertura economica di:
- borse di studio; - opere di ricerca; - dottorati.
A questi soggetti è chiesto di essere iscritti alla Gestione Separata dell’Inps. Sono invece esclusi dalla DIS-COLL:
- i collaboratori titolari di pensione; - i titolari di partita Iva; - gli amministratori, i sindaci o i revisori di società, le associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.
La Dis-Coll agisce in maniera parallela rispetto alla più nota Naspi, garantendo anche alle categorie non coperte di poter contare su un’indennità economica in caso di perdita del lavoro. Introdotta per la prima volta in Italia in via sperimentale nel 2015, e poi sempre confermata, la Dis-Coll ha subito spesso dei cambiamenti nelle norme che la regolano.
Come funziona la Dis-Coll
La Dis-Coll può essere richiesta con la presentazione di una domanda, anche se è necessario che il soggetto richiedente sia in stato di disoccupazione e abbia versato almeno un mese di contributi dal 1 gennaio dell’anno precedente fino all’evento di perdita del lavoro. Per quanto riguarda la decorrenza di questa indennità di disoccupazione, sul sito dell’Inps si legge che la misura decorre:
- «dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione o assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno; - dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata oltre l'ottavo giorno successivo alla cessazione; - dall'ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, se la domanda è presentata durante il periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzati; - dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata dopo il termine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma comunque entro i termini di legge».
Una volta che si viene ritenuti idonei alla ricezione della Dis-Coll , questa viene corrisposta mensilmente al richiedente per un periodo di tempo limitato stabilito dalla legge. Entrando più nello specifico, l’indennità è garantita per un numero di mesi pari a quelli di contribuzione che sono stati accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente fino alla cessazione del lavoro. La durata massima della misura, in ogni caso, è di 12 mesi. Sono, inoltre, previsti dai casi in cui il beneficio può decadere, ovvero:
- la perdita dello stato di disoccupazione da parte del beneficiario; - l’avvio di una nuova esperienza di lavoro autonoma, di impresa individuale o di un'attività parasubordinata, senza che la stessa sia stata opportunamente comunicata all'Inps entro il limite di 30 giorni dall'inizio dell'attività o, peggio, se la stessa attività preesisteva alla data di presentazione della domanda di Dis-Coll ; - la rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni; - la titolarità di trattamenti pensionistici diretti; - acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il caso in cui il percettore opti per l'indennità Dis-Coll ; - la partecipazione non regolare alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti (articolo 7, d.lgs. 22/2015); - quando vi è l’inosservanza degli obblighi cui si è tenuti beneficiando della misura. Sono state nello specifico introdotte delle sanzioni proporzionali che possono prevedere la decurtazione di una frazione o di un'intera mensilità di prestazione, fino alla decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione (articolo 21, decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 150).
Dis-Coll , come fare domanda
Per poter ricevere la Dis-Coll , i beneficiari devono presentare una regolare domanda sul portale online dell’Inps, oppure chiamando il contact center dell’Inps o gli enti di patronato abilitati. La richiesta, in ogni modo, deve essere presentata entro e non oltre 68 giorni dalla cessazione dell’attività lavorativa. Una volta che si arriva sul portale Inps.it e si è effettuato l'accesso, c’è un percorso da seguire. Il primo passaggio è andata nella sezione “Sostegni, sussidi e indennità” poi cliccare su “Per disoccupati” e in seguito su “Naspi e Dis-Coll – Domanda”. E ancora, “Utilizza il servizio” e “Nuova Domanda”. Una volta compilati tutti i campi della domanda sarà sufficiente inviarla.
Dis-Coll , gli importi previsti
Così come precisato dall'Inps, nei periodi di fruizione della Dis-Coll , ai beneficiari è riconosciuta una contribuzione figurativa che è rapportata al reddito medio mensile degli ultimi quattro anni. C’è però un limite: il valore della misura non può essere superiore ad 1,4 volte l'importo massimo mensile previsto, nell’anno in corso, per la Dis-Coll . Entrando più nel dettaglio degli importi che vengono ricevuti dai beneficiari, è previsto che questi siano pari al 75 per cento del reddito medio mensile. A questo dato va aggiunto però che, quando il reddito mensile è superiore a un determinato importo - stabilito ogni anno in base al tasso di inflazione - l’indennità di disoccupazione subisce una maggiorazione. L’importo stabilito per il 2023 era di 1.352,19 euro. C’è, tuttavia, una soglia limite che non può essere superata, anche questa stabilità ogni anno. Nel 2023 era pari a 1.470,99 euro. Molto importante è anche sottolineare che l'indennità prevista dalla Dis-Coll non resta stabile per tutta la durata delle misura, ma subisce delle riduzioni con l’avanzare del tempo. Dal sesto mese di fruizione, infatti, si riduce ogni mese del 3 per cento rispetto all’erogazione precedente.