Sabato 27 Aprile 2024

Colf e badanti: sconto fiscale doppio per le famiglie e visite mediche per i lavoratori

Migliorano anche i presidi per la tutela della salute dei lavoratori domestici attraverso la previsione della sorveglianza medica periodica

Colf e badanti, sconto fiscale doppio per le famiglie

Colf e badanti, sconto fiscale doppio per le famiglie

Roma, 15 aprile 2023  – Raddoppia lo sconto fiscale per le famiglie sui contributi previdenziali versati per colf, baby-sitter e badanti: da 1.500 a 30 euro circa annui. E questo fin dall’anno fiscale in corso. E, nello stesso tempo, si rafforzano i presidi per la tutela della salute dei lavoratori domestici attraverso la previsione della sorveglianza medica periodica da parte dell’Inail, senza oneri, però, per i datori di lavoro. A introdurre la doppia, significativa novità per un settore nel quale il lavoro nero e irregolare supera ampiamente il 50 per cento è il decreto cosiddetto “lavoro” messo a punto dal Ministro Marina Calderone in vista della sua approvazione in uno dei prossimi consigli dei ministri.

Deducibilità dei contributi raddoppiata

L’articolo 34 della bozza - si spiega nella relazione tecnica - apporta modifiche alla disciplina prevista per la deduzione dal reddito complessivo, ai fini dell’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dei contributi previdenziali versati in relazione agli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. In particolare, si innalza da euro 1.549,37 a euro 3.000 il limite delle spese deducibili previsto in relazione a tali contributi. Tale modifica si rende opportuna alla luce della circostanza che il limite di euro 1.549,37 è entrato in vigore nel 2000 e che, da tale epoca, l’ammontare dei contributi dovuti dai datori di lavoro ha subito continui e periodici aumenti. Il comma 2 prevede che la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta 2023.

Sorveglianza sanitaria anche per i lavoratori domestici

L’articolo 22 della bozza – come è specificato nella relazione tecnica - concerne la sorveglianza sanitaria dei lavoratori domestici, individuati dalla legge 2 aprile 1958 n. 339. I lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, infatti, sono soggetti, qualunque sia la durata delle prestazioni, all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, disciplinata dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche se le lavorazioni eseguite non rientrano fra quelle previste dall’articolo 1 del medesimo testo unico. L’assicurazione è attuata mediante il versamento all’Inps di contributi su base trimestrale; tali contributi comprendono anche la quota dovuta all’Inail e consentono, così, al lavoratore domestico di ottenere, al contempo, le prestazioni infortunistiche e pensionistiche, in presenza delle condizioni richieste dalla legge. Sebbene tale categoria sia coperta dalla tutela assicurativa, la stessa non è soggetta alla disciplina in materia di salute e sicurezza e non risulta attualmente previsto alcun adempimento ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008.

Ai fini di una più accentuata tutela delle lavoratrici e dei lavoratori della categoria, la disposizione prevede che il lavoratore domestico possa richiedere di essere sottoposto alla sorveglianza sanitaria (visite mediche preventive e periodiche per accertare l’idoneità alle mansioni svolte) alle strutture territoriali dell’Inail che vi provvedono con proprie risorse, senza oneri a carico dei datori di lavoro. La nuova norma definisce il perimetro applicativo della nuova previsione legislativa, individuando quali destinatari gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura e demanda ai servizi territoriali dell’Istituto la relativa competenza, senza prevedere alcun onere a carico dei datori di lavoro. Si demanda la disciplina della tempistica e delle modalità tecniche della sorveglianza sanitaria a un intervento regolamentare successivo mediante l’adozione, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente previsione, di un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute.

A spingere nella direzione indicata i numeri degli infortuni del settore. Appare, a tal fine, utile riportare che nel quinquennio 2017-2021 sono stati denunciati n. 24.989 infortuni di cui 58 con esito mortale e n. 1208 malattie professionali, mentre nell’arco temporale gennaio – novembre 2022 (dati provvisori) sono stati denunciati n. 4073 infortuni di cui n. 11 con esito mortale e n. 247 malattie professionali. I rischi che possono essere presenti nell’ambiente domestico sono vari; in particolare, la cura della casa e l’assistenza quotidiana a persone non autonome o disabili comportano frequenti sforzi fisici che possono essere dannosi per la schiena, movimenti ripetuti e assunzione di posture incongrue che possono portare alla comparsa di disturbi muscoloscheletrici. Pertanto, tra tutti i fattori di rischio sopra elencati, il rischio biomeccanico sembra essere quello più consistente e per il quale appare necessario instaurare una mirata sorveglianza sanitaria.  

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