L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato le imprese Take it slowly by un’altra Sicilia, Sicilying e Ticketsms. Secondo l’Antitrust le tre società hanno applicato sovrapprezzi relativi allo strumento di pagamento usato dai consumatori al termine del processo di acquisto di servizi del settore turistico e di biglietti per eventi. In particolare, le imprese hanno previsto a carico del consumatore – in modo del tutto illegittimo – un supplemento di prezzo direttamente correlato allo strumento di pagamento prescelto (cosiddetto surcharge o credit card surcharge), in contrasto con l’articolo 62 del Codice del Consumo, secondo cui il beneficiario di un pagamento non può imporre ai consumatori spese relative all’utilizzo di determinati strumenti di pagamento. L’Antitrust ha accertato che le condotte dei tre operatori consistevano nel prevedere – in aggiunta al prezzo inizialmente indicato durante il processo di acquisto – commissioni differenziate in base allo strumento di pagamento prescelto, a carico dell’acquirente, in alcuni casi senza specificarne l’importo.
Queste sanzioni fanno seguito ad altri recenti interventi dell’Autorità nei confronti di operatori che applicavano spese per l’utilizzo di strumenti di pagamento, in particolare Blupark Srl, cui è stata irrogata una sanzione, e De Pretto Eventi Store, il cui procedimento si è concluso con l’accettazione di impegni.
La norma applicata in questi procedimenti è posta a tutela dei diritti dei consumatori nei contratti e, insieme alle altre norme che vietano l’applicazione di surcharge, punta a garantire l’obiettivo eurounitario di realizzare un sistema unico di pagamenti privo di discriminazioni tra strumenti.
Alberto Levi