Spostamenti a Natale tra Comuni: le regole del nuovo decreto. Domande e risposte

Il decreto legge annunciato dal premier Conte per i giorni in 'zona rossa'. Facciamo chiarezza su cosa si può e non si può fare dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021

Un controllo di polizia (Foto Cusa)

Un controllo di polizia (Foto Cusa)

Roma, 20 dicembre 2020 – Finalmente le regole per Natale e Capodanno sono arrivate. Anche se il decreto (qui il Pdf) illustrato l'altra sera dal premier Conte in conferenza stampa ha lasciato non pochi dubbi su permessi e divieti introdotti (in particolare riguardo gli spostamenti tra Comuni), quello che è certo è che ha prevalso la linea dura. L’Italia, tutta, entra in zona rossa nei giorni festivi e prefestivi (e quindi il 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020; 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021), mentre cambia in zona arancione nei seguenti giorni: 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021. 

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Quindi, anche per Natale e Capodanno varranno le regole della zona rossa e della zona arancione già in vigore. Con una novità: nei giorni festivi saranno consentiti gli spostamenti di massimo due persone (minori e disabili non rientrano nel conteggio) verso casa di amici e parenti. 

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Una deroga – poter andare a casa di amici e parenti – che comunque crea non poca confusione, visto che nelle zone arancioni e rosse non ci si può spostare liberamente da un comune all’altro, da una regione all’altra, o verso le seconde case. E visto che un pranzo o una cena in famiglia non rientrano nelle categorie “lavoro, necessità, salute” che di norma possono giustificare gli spostamenti. Cerchiamo dunque di fare un po’ di chiarezza sugli spostamenti consentiti e quelli vietati e su ciò che si potrà e non potrà fare a Natale e Capodanno con una serie di domande e risposte. 

Posso spostarmi nei giorni della zona rossa?

Gli spostamenti in zona rossa sono consentiti solo per comprovate esigenze di lavoro, necessità e salute. Serve l’autocertificazione per spostarsi. 

Allora in zona rossa non posso andare a casa di amici e parenti? 

Invece si può, perché nell’ultimo decreto è stata introdotta la deroga per cui durante i giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 in tutta Italia ci si può spostare (una sola volta al giorno e al massimo due persone) a casa di amici e parenti, purché questa si trovi all’interno della stessa regione da cui siamo partiti. 

Quindi non posso passare il Natale a casa di un mio parente che abita in un’altra Regione? No, è concesso spostarsi a casa di amici e parenti, ma solo all’interno della propria Regione. 

Ma posso passare il Natale a casa di un parente che abita in un altro comune?  Sì, nei giorni festivi si può andare (al massimo due persone) a casa di un parente anche se abita in un altro comune. 

Siamo una coppia, abbiamo un figlio minore. Possiamo andare a pranzo dai parenti il 25 dicembre? Sì, i minori non rientrano nel calcolo del massimo due persone per spostamento. Quindi tutti e tre potrete passare il pranzo di Natale a casa dei parenti, purché all’interno della stessa regione. 

Posso andare a pranzo da un parente e a cena da un altro?  No, è consentito al massimo uno spostamento al giorno. 

E come faccio a ritornare a casa se il 25 dicembre sono andato a pranzo dai parenti e lo spostamento è consentito solo una volta al giorno?  Il rientro presso la propria abitazione, domicilio o residenza è sempre consentito. 

Due persone al massimo. Ma mio figlio che abita all’estero e mia figlia che abita in un’altra regione possono tornare a casa il 25 dicembre?  Gli spostamenti tra regioni non sono consentiti nei giorni festivi e prefestivi. Comunque, se il figlio che abita in un’altra regione vuole tornare a casa per il pranzo di Natale può farlo perché il rientro presso la propria abitazione, domicilio o residenza è sempre consentito.

Quindi il figlio o la figlia che hanno residenza nella casa dei genitori ma che abitano in un’altra regione possono tornare a casa senza che rientrino nel calcolo delle due persone al massimo?  Sì. Stanno rientrando in modo lecito nella propria residenza. 

Ho un parente che abita in un altro comune, non ha la macchina e non può spostarsi. Ma vorrei andarlo a prendere il 25 dicembre per portarlo a casa e passare con me il Natale. Posso farlo?  Sì è consentito perché il giorno di Natale fino a un massimo di due persone possono spostarsi all’interno della propria regione e andare a casa di amici e parenti. Il parente da andare a prendere quindi rientra nel calcolo delle due persone. 

Nei giorni non festivi, e quindi il 28,29,30 dicembre e 4 gennaio, posso muovermi liberamente nella mia regione? No, nelle zone arancioni – come sarà tutta Italia nei giorni citati – non sono consentiti gli spostamenti al di fuori del comune. Ma attenzione, perché restano le deroghe previste per i giorni festivi: ci si potrà quindi muovere (massimo due persone) all’interno della propria regione per la visita a parenti o amici.

Abito in un piccolo comune con meno di 5.000 abitanti, posso spostarmi in un altro comune per andare da parenti ed amici e in che giorni?  Nei giorni festivi e prefestivi (si veda sopra quali) ci si può spostare in un altro comune per fare la visita ad amici e parenti o per i motivi di lavoro, necessità, salute. Nei giorni della zona arancione (si veda sopra quali) invece, non è consentito lo spostamento tra comuni. Però nel decreto è stata inserita la seguente deroga: sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio. Ma la distanza che si può percorrere non deve essere superiore a 30 chilometri dal comune di partenza. E in più non ci si potrà recare nel capoluogo di provincia. Questo vale lo ricordiamo per i comuni con massimo 5.000 abitanti e nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio.   Aggiornamento: Spostamenti tra piccoli Comuni ok anche fuori regione

Cosa rischio a violare un divieto? Chi viola le norme del decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Se il mancato rispetto delle misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. Lo prevede l'articolo 3 del provvedimento pubblicato in Gazzetta ufficiale. Le sanzioni sono le stesse previste dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.