Venerdì 11 Ottobre 2024
MONICA GUERCI
Cronaca

Cos’è l'oblio oncologico e cosa prevede

La legge, passata alla Camera e al Senato, tutela da discriminazioni lavorative, bancarie, finanziarie o assicurative le persone guarite (dopo 10 anni) dal tumore. I cinque articoli del Ddl

Via libera unanime dal Senato al ddl sull'oblio oncologico

Via libera unanime dal Senato al ddl sull'oblio oncologico

Roma, 6 dicembre 2023 – Via libera definitivo del Senato alla norma: l’oblio oncologico è legge. Tutela le persone che hanno avuto malattie oncologiche e risultano clinicamente guarite (dopo dieci anni). Potranno accendere un mutuo, avere un prestito, stipulare assicurazioni, adottare un minore. L'approvazione definitiva e all'unanimità al disegno di legge è arrivato ieri 5 dicembre 2023 dall'Aula del Senato, dopo l'ok già ricevuto dalla Camera, con 139 voti favorevoli, significa di fatto il ritorno alla vita sociale per gli ex pazienti. L'oblio oncologico diventa legge e sancisce il diritto all'oblio con l'obiettivo di prevenire le discriminazioni e tutelare i diritti. Con l’approvazione della legge, che entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, l’Italia si allinea così ad altri Paesi europei (Francia, Lussemburgo, Belgio, Olanda, Portogallo Spagna e Romania) che già hanno adottato un analogo provvedimento.

Cosa vuol dire oblio oncologico?

L’oblio oncologico è un diritto soggettivo secondo il quale le persone guarite da un tumore possono scegliere di non fornire informazioni sulla loro malattia pregressa. Informazioni che sono state finora richieste in situazioni ben precise a livello sociale ed economico. La legge non tutela solo nei rapporti con banche e assicurazioni ma anche in sede concorsuale, qualora sia prevista un'idoneità fisica e nell'ambito dei procedimenti di adozione.

Cosa dice la legge

La norma, passata alla Camera e al Senato, tutela da discriminazioni lavorative, bancarie, finanziarie o assicurative le persone guarite dal tumore. In particolare, la legge assicura il diritto a non fornire informazioni o subire indagini rispetto alla propria condizione pregressa, quando si sono conclusi i trattamenti da almeno dieci anni e senza episodi recidivi, o da almeno cinque nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età.

Il pdf del ddl sull’oblio oncologico

Come funziona il diritto all'oblio oncologico

Il divieto di richiedere informazioni sullo stato di salute - e in particolare sulle patologie oncologiche pregresse - scatta dopo 5 anni per chi si è ammalato entro i 21 anni, dopo 10 anni negli altri casi e sempre in assenza di recidiva. Vale, per fare alcuni esempi, in caso di stipula di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari ma anche per le adozioni. Il ddl S 581 si articola in 5 punti.

I 5 punti del ddl S 581

L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità dell'intervento normativo che prevede "disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche, in attuazione, fra l'altro, degli articoli 2 (riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo), 3 (eguaglianza e pari dignità sociale) e 32 (diritto fondamentale alla tutela della salute) della Costituzione. Ma anche degli articoli 7 (rispetto della vita privata e della vita familiare), 8 (protezione dei dati di carattere personale), 21 (non discriminazione), 35 (protezione della salute) e 38 (protezione dei consumatori) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

L’articolo 2 “Contratti con banche e assicurazioni”, prevede che "ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, nonché nell'ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui essa sia stata affetta in precedenza, qualora il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta; tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età".

L'articolo 3 “Adozioni”, modifica la legge 4 maggio 1983, la numero 184, che disciplina l'adozione e l'affidamento dei minori. In particolare, si pongono limiti alle indagini relative allo stato di salute di coloro che intendono adottare: queste "non possono avere ad oggetto patologie oncologiche qualora siano trascorsi più di 10 anni dalla fine del relativo trattamento terapeutico, in assenza di recidive o ricadute, ovvero più di 5 anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

L'articolo 4 “Concorsi e selezioni”, estende ai concorsi e alle prove selettive (sia pubbliche che private) - quando sia previsto l'accertamento di requisiti psico-fisici o comunque riguardante lo stato di salute dei candidati - il "divieto di richiedere informazioni sullo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni dalla data della richiesta; anche in tal caso il termine è ridotto alla metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età"

L'articolo 5 detta le “Disposizioni transitorie e finali”. Fra l'altro stabilisce che il ministro della Salute deve "individuare, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti" per il diritto all'oblio.

Quanti sono gli italiani tutelati dal ddl?

Sono un milione gli italiani interessati dall'oblio oncologico perché considerati guariti, a fronte di 3,6 milioni che vivono con una diagnosi di cancro.

Chi resta escluso?

La legge sull’oblio non riguarda chi non può ancora essere considerato guarito dal cancro perché non è ancora trascorso un certo numero di anni (5 o 10 anni a seconda se la prima diagnosi è stata fatta prima o dopo i 21 anni d’età della singola persona) dalla fine dei trattamenti antitumorali e dall’ultima evidenza di malattia.