Giovedì 16 Maggio 2024
ALESSANDRO D’AMATO
Politica

Autonomia differenziata: quali sono i punti chiave del Ddl Calderoli

Dalle tre materie che diventerebbero di competenza regionale ai Lep. Il provvedimento in discussione oggi alla Camera

Roma, 29 aprile 2024 – Il disegno di legge sull'autonomia differenziata presentato dal ministro degli Affari Regionali Roberto Calderoli e in discussione oggi alla Camera parte dal riconoscimento alle regioni a statuto ordinario dell'autonomia legislativa sulle materie di competenza concorrente. Il provvedimento si compone di undici articoli e richiama l'attuazione dell'articolo 116 ultimo comma della Costituzione, in cui si spiega che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa dell'ente interessato.

Roberto Calderoli, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, durante la discussione generale sul testo di legge dell’autonomia differenziata (Ansa)
Roberto Calderoli, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, durante la discussione generale sul testo di legge dell’autonomia differenziata (Ansa)

Sommario

Il disegno di legge

L'articolo 1 definisce i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario le condizioni particolari di autonomia e la procedura per approvare le intese. Il comma 2 stabilisce che l'attribuzione dei poteri è subordinata alla determinazione dei livelli essenziali di prestazioni. In particolare i diritti civili e sociali devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale “equamente” e nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 119 della Costituzione. Altre tre materie di competenza esclusiva dello Stato passeranno alle Regioni. Ovvero: l’organizzazione della giustizia di pace, le norme generali sull'istruzione, la tutela dell’ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Poi ci sono le materie oggi a legislazione concorrente, che passeranno ad essere di competenza esclusiva delle Regioni.

Le intese tra Stato e Regioni

Nell'articolo 2 si definisce la procedura di approvazione delle intese tra Stato e Regioni. L'iniziativa legislativa compete alla Regione interessata, che deve prima ascoltare gli enti locali secondo le modalità di ogni statuto. La Regione può chiedere autonomia in una o più materie o anche soltanto in ambiti di materie. L'ente dovrà poi negoziare con il governo, che dovrà informare le camere, uno schema di intesa preliminare. Dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri e l'acquisizione del parere della Conferenza Unificata delle Regioni lo schema di intesa viene trasmesso alle camere; gli organi parlamentari potranno esprimere atti di indirizzo.

L'iter per l'approvazione

A quel punto il presidente del consiglio o il ministro degli Affari Regionali predispongono lo schema di intesa definitivo. Se il premier non ritiene di conformarsi agli atti di indirizzo deve fornirne la motivazione alle camere. Dopo l'approvazione definitiva da pare della Regione e la deliberazione del consiglio dei ministri il disegno di legge viene trasmesso come legge rinforzata alle camere che debbono approvarlo a maggioranza assoluta. Le intese devono indicare la durata e la scadenza, che non può essere superiore a dieci anni. Possono essere rinnovate a meno che lo Stato o la Regione non si oppongano presentandone disdetta entro un anno dalla scadenza. Le intese si possono modificare su iniziativa di Stato o Regione o anche sulla base di atti di indirizzo delle camere. La cessione dell'intesa può deliberarla lo Stato con una legge che deve essere approvata a maggioranza assoluta. Lo Stato può esercitare il potere sostitutivo se ci sono motivi di carattere sociale o se la Regione non garantisce i Livelli essenziali delle prestazioni (Lep).

Le materie a legislazione concorrente

Le materie a cui si fa riferimento sono quelle a legislazione attualmente concorrente tra Stato e Regioni. Ovvero, secondo l'articolo 117 della Costituzione richiamato dal disegno di legge: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Tutte queste competenze passeranno in esclusiva alle Regioni: prima lo Stato poteva sancirne i principi generali.

Cosa sono i Livelli essenziali delle prestazioni

La determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep) è la condicio sine qua non per le richieste di autonomia differenziata. Il governo deve individuarli entro 24 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento con lo strumento dei decreti legislativi. I Lep sono il livello minimo di servizi da garantire ad ogni cittadino del territorio italiano. La legge prevede anche misure perequative, ovvero risorse aggiuntive per chi non chiede la maggiore autonomia. Il governo potrà anche sostituirsi a Regioni, città metropolitane, province e comuni se non garantiscono i livelli essenziali. I Lep devono anche essere aggiornati periodicamente. La Corte dei Conti dovrà riferire annualmente alle Camere sui controlli effettuati, in particolare sulla congruità degli oneri finanziari conseguenti al trasferimento di competenze nell'ambito del regionalismo differenziato.

Chi paga per l'autonomia differenziata

Il finanziamento dell'autonomia dovrebbe avvenire senza aggravi per la finanza pubblica. La clausola di invarianza finanziaria è contenuta nell'articolo 9. La Banca d'Italia in una memoria al parlamento ha spiegato che invece c'è il rischio che il processo porti invece a maggiori oneri per il bilancio. Inoltre la spesa complessiva “potrebbe risentire della frammentazione nell’erogazione dei servizi pubblici, oltre che di maggiori costi dovuti a diseconomie di scala”. Con l'autonomia differenziata parte del gettito fiscale generato sul territorio potrà essere trattenuto dalle Regioni per il finanziamento dei servizi e delle funzioni di cui si chiede il trasferimento. Lo Stato dovrà adottare misure perequative e di promozione dello sviluppo economica, della coesione e della solidarietà sociale. Il provvedimento si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome.