Mercoledì 13 Novembre 2024

Per l'assegno unico non serve nuova domanda, serve DSU

L'Inps chiarisce che per l'Assegno unico universale per i figli a carico nel 2024 non sarà necessario presentare una nuova domanda, ma sarà necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica aggiornata. Le date di pagamento sono state fornite.

Inps,per assegno unico non serve nuova domanda, ci vuole Dsu

Inps,per assegno unico non serve nuova domanda, ci vuole Dsu

Per ottenere l'Assegno Unico Universale per i figli a carico nel 2024 non sarà necessario presentare una nuova domanda, ma sarà valida quella già presentata negli anni scorsi. Tuttavia, sarà necessario presentare una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica aggiornata (Dsu), in quanto in assenza di questa, si riceverà da marzo solo l'importo minimo. L'Inps, con una circolare, ha chiarito le date di pagamento per quest'anno e ha precisato che gli utenti dovranno comunicare eventuali variazioni da inserire nella domanda (ad esempio per la nascita di un nuovo figlio). Non è necessario, quindi, presentare una nuova domanda AUU per il 2024, a condizione che la domanda già trasmessa non sia nello stato di decaduta, revocata, rinunciata o respinta. Per quanto riguarda la determinazione dell'importo della prestazione, è necessario presentare una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica per il 2024: in assenza di Isee, l'Inps avverte che l'importo AUU sarà calcolato dal mese di marzo 2024 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la Dsu sia presentata entro il 30 giugno 2024, gli importi eventualmente già erogati saranno adeguati da marzo con la corresponsione degli arretrati. Per quanto riguarda le rate di Assegno Unico in assenza di variazioni, nel periodo gennaio - giugno 2024 sono previste le seguenti date di pagamento: 17, 18, 19 gennaio; 16, 19, 20 febbraio; 18, 19, 20 marzo; 17, 18, 19 aprile; 15, 16, 17 maggio; 17, 18, 19 giugno. Il pagamento della prima rata avverrà di norma nell'ultima settimana del mese successivo alla domanda, con l'accredito dell'importo delle rate spettanti in caso di conguaglio, sia a credito sia a debito.