Roma, 16 maggio 2024 – Quando si è in affitto in una casa ammobiliata può capitare che un elettrodomestico fornito dal proprietario dell’immobile si rompa e, tra affittuario e locatore, si crei il diverbio su chi tra i due debba pagare i costi per la riparazione. Queste spese spettano al proprietario o a chi, a tutti gli effetti, è utilizzatore del bene e dunque potenzialmente responsabile del danno? Di norma, a questa domanda, è possibile rispondere dicendo che la legge prevede che, se i costi da sostenere riguardano la conservazione e ordinaria manutenzione dell’elettrodomestico, sono a carico dell’inquilino, mentre quelli inerenti una totale e integrale sostituzione ricadono sul proprietario. Tuttavia, la regola generale può essere modificata dalle parti con un differente accordo.
Elettrodomestico rotto nelle case in affitto: chi paga le riparazioni
Così come stabilito articolo 1576 del Codice Civile, se nel contratto d’affitto risulta che nell’immobile sono presenti anche delle cose mobili, come gli elettrodomestici, i costi per la manutenzione ordinaria e la conservazione delle stesse spettano all’affittuario. Se, invece, l’elettrodomestico dovesse rompersi in modo da rendere necessario la sostituzione e, dunque, l’acquisto di uno nuovo, le spese sono da considerarsi a carico del proprietario di casa.
Questa è la regola generale, anche se nel contratto tra le parti possono essere previsti delle condizioni differenti. Nell’accordo di locazione, infatti, può essere inserita una clausola che prevede che, in caso di guasti degli elettrodomestici, le spese di riparazione siano a carico del proprietario (anche nel caso della normale manutenzione).
Che cos’è la spesa ordinaria di manutenzione
All’inquilino spettano, di norma, le spese per la manutenzione ordinaria degli elettrodomestici guasti. L’articolo 1609 del Codice Civile chiarisce inoltre che, in presenza di cose mobili vecchie e il cui danneggiamento sia collegabile a un caso fortuito non imputabile all’inquilino, come un fulmine o un terremoto, le spese per la riparazione sono da considerarsi a carico del proprietario di casa.
Qualora, invece, il guasto dovesse avere la sua origine in un utilizzo sbagliato dell’elettrodomestico da parte dell’affittuario, sarà esso stesso a dover sostenere i costi di riparazione. Lo stesso esito si ha nei casi in cui il guasto sia dovuto al normale deterioramento dell’elettrodomestico.
Il libero accordo tra le parti
Così come in parte già accennato in precedenza, le parti coinvolte nel contratto d’affitto possono decidere di accordarsi diversamente rispetto a quanto previsto dal Codice Civile.
Possono infatti inserire una clausola che cambia i destinatari delle spese per la manutenzione degli elettrodomestici rotti, la quale deve essere espressamente indicata nel contratto di locazione. L’aspetto fondamentale, in questo caso, è prendere accordi quanto mai chiari e riportarli in maniera altrettanto palese nel contratto di locazione, così da evitare l’insorgenza di dubbi e litigi futuri tra le parti.
Il consiglio è dunque quello di fare esplicito riferimento nell'accordo sottoscritto alle tabelle che sono state concordate tra le associazioni di proprietari e quelle degli inquilini. Queste, più nel dettaglio, stabiliscono a quali spese sono esposti i proprietari e gli inquilini di una casa in affitto, evitando così l’insorgere di conflitti in presenza di un elettrodomestico guasto.