Giovedì 9 Maggio 2024
ACHILLE PEREGO
Economia

Bonus facciate, come funziona e a chi spetta. La guida

Dal cappotto termico col 110% di sconto ai balconi, dalla durata dei lavori a quella del recupero: tutto quello che c'è da sapere

Lavori edilizi, bonus facciate (Frascatore)

Lavori edilizi, bonus facciate (Frascatore)

Roma, 1 giugno 2020 - Con il Superbonus introdotto dal decreto Rilancio pubblicato il 20 maggio in Gazzetta Ufficiale, è previsto uno sconto fiscale del 110% per le spese sostenute per interventi energetici (Ecobonus) e antisismici (Sisma Bonus). Il Superbonus prevede anche la cedibilità del credito a terzi (banche e intermediari finanziari).

L’importo complessivo dei costi potrà essere detratto dalle imposte in cinque rate uguali ogni anno. Solo alcuni interventi, tra cui il ’cappotto termico’, danno diritto al Superbonus. Ma se si effettua uno di questi lo stesso sconto può essere applicato su altri lavori: è il caso del rifacimento delle facciate delle abitazioni. Per la verità già l’ultima legge di Bilancio aveva introdotto un bonus del 90%, ma solo per alcune zone. Ecco che cosa cambia con il dl Rilancio.

1 - Lo sconto arriva al 110% se si fa il cappotto termico

Il super Ecobonus al 110% comprende anche il rifacimento delle facciate degli edifici. In pratica porta il risparmio fiscale previsto per il bonus facciate – introdotto dall’ultima Legge di Bilancio – dal 90 al 110%. Per usufruirne è necessario però ottemperare a uno dei tre interventi ’trainanti’ – che danno diritto alla detrazione anche sui lavori accessori – previsti dall’articolo 119 del dl Rilancio. Nel caso delle facciate, realizzare l’isolamento termico (il «cappotto») almeno sul 25% delle superfici opache (senza finestrature) orizzontali e verticali.

2 - Ok ai lavori da luglio a fine 2020

Il risparmio fiscale potenziato al 110% anche per le facciate riguarda tutti i lavori eseguiti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (con la possibilità che, in sede di conversione del decreto, la durata sia allungata di un altro anno fino al 31 dicembre 2022). Il limite di spesa è a 60mila euro per l’isolamento termico (a cui aggiungere altre spese come per esempio quelle per finestre e infissi) moltiplicato nei condomini per ogni unità abitativa. Il super Ecobonus permette di detrarre da Irpef e Ires il 110% della spesa in cinque rate annuali di pari importo.

3 - Via libera nei condomini. Le villette devono essere prima casa

Oltre all’elemento vincolante degli interventi di isolamento termico delle superfici, rispettando per i materiali isolanti utilizzati i criteri ambientali minimi previsti dal decreto del ministero dell’Ambiente dell’11 ottobre 2017, possono rientrare nel super Ecobonus al 110% i rifacimenti delle facciate realizzati dai condomini senza distinzione tra prima e seconda casa e anche da proprietari che adibiscano la proprietà a negozio o ufficio. Per le abitazioni unifamiliari il bonus riguarda solo i proprietari privati di prima casa.

4 - Il vecchio bonus? Valido per tutto il 2020

Fino al 31 dicembre 2020 resta per ora in vigore anche il ’vecchio’ bonus facciate: una detrazione al 90% – senza tetto di spesa - per abbellire le facciate delle case. Quindi pulitura, tinteggiatura, consolidamento, ripristino, miglioramento delle caratteristiche termiche e rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna di un edificio esistente. Gli immobili devono trovarsi nelle zone urbanistiche A (centri con carattere storico o con pregi ambientali e artistici) o B (aree dove gli edifici coprono almeno un ottavo della superficie fondiaria).

5 - Vale per tutti i proprietari (anche società, imprese ed enti)

Il bonus facciate al 90% può essere utilizzato, diversamente dal super Ecobonus, da tutti: persone fisiche, enti commerciali, società, imprese individuali, residenti e non residenti. Per beneficiarne si deve possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in qualità di proprietari, nudi proprietari, usufruttuari oppure in base a un contratto di locazione, anche finanziaria o di comodato, regolarmente registrato e col consenso del proprietario a fare i lavori. Il bonus può essere usufruito dai conviventi familiari che sostengono le spese

6 - Ok balconi, grondaie, parapetti. No a tetti e muri di cinta

La detrazione riguarda tutte le categorie catastali (condomini compresi) a patto che si trovino nelle zone urbanistiche A e B. Oltre alle facciate esterne (escluse quelle dei cortili) e il cappotto termico, il bonus riguarda interventi anche su balconi, cornicioni, parapetti, pluviali, grondaie, impianti (cavi antenna e condizionatori), fregi. Detraibili le spese per ponteggi, progettazione, perizie, smaltimento materiali e imposte sui lavori. Esclusi gli interventi su finestre, muri di cinta, cancelli, portoni, lastrici solari, tetti, tende e schermature che, però, realizzando l’isolamento termico, possono rientrare nel super Ecobonus al 110%

7 - Il 90% dei costi recuperato in 10 anni

Con il bonus facciate al 90%, le spese possono essere detratte dalle tasse con la dichiarazione dei redditi in 10 rate annuali di pari importo. Sono esclusi la cessione del credito (a imprese e banche) e lo sconto in fattura, previsti invece se i lavori della facciata, realizzando anche l’isolamento termico, rientrano nel super Ecobonus al 110%. In questo caso però è indispensabile presentare da un tecnico un’Attestato di prestazione energetica che certifichi il miglioramento (salvo eccezioni) di due classi energetiche dell’edificio

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