Zona arancione: ecco quando si può andare in montagna. Sì alle ciaspolate

Spostamenti tra Comuni, fonti del Viminale confermano a Quotidiano.net l'interpretazione delle Faq. Facciamo chiarezza sulle regole per fare sport in quota

Via libera alle ciaspolate in zona arancione

Via libera alle ciaspolate in zona arancione

Roma, 25 gennaio 2021 - Caso chiuso sulle ciaspole in zona arancione. Fonti del Viminale confermano a Quotidiano.net l'interpretazione emersa nei giorni scorsi attorno alle Faq del Dpcm firmato il 14 gennaio. Se non c'è neve nel proprio Comune, si può andare in montagna per praticare attività sportiva come sci di fondo, scialpinismo e, appunto, ciaspolate. Due condizioni: bisogna restare all'interno della propria regione e ci si può muovere solo e sempre dalle 5 alle 22. Fugati gli ultimi dubbi, dopo che anche il Cai Veneto aveva chiesto chiarimenti formali sul tema. Non dovrebbe arrivare nessuna precisazione, a livello nazionale, semplicemente perché la Faq pubblicata sul sito del Governo è già di per sé chiara ed esaustiva. Corretta la lettura di Uncem (Unione delle comunità montane) che in una newsletter di diversi giorni fa aveva evidenziato il via libera. Sempre che non spuntino, in tal senso, ordinanze restrittive a livello regionale, a oggi non previste. Per chi si chiedesse se le ciaspolate sono considerate attività sportiva o motoria, come spiega il Cai il Dpcm di ottobre ha chiarito che trekking ed escursionismo rientrano nelle attività sportive. Le ciaspolate sono assimilabili al trekking, ma sulla neve, e comunque rientrano nelle attività di escursionismo. Ed è lo stesso Cai a chiarire, dopo un ulteriore confronto col Viminale, che non bisogna confondere le attività sportive con "gite e passeggiate in montagna". In sintesi: si può uscire dal Comune e raggiungere la montagna per fare sport, non per una passeggiata.

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Quella degli spostamenti tra Comuni in zona arancione è una questione annosa che in questi mesi ha sollevato diversi punti interrogativi. L'ok allo sport in montagna rappresenta un'ulteriore deroga nel mare magnum in cui si confondono troppo spesso concessioni e divieti. Qui spieghiamo come funziona per le seconde case fuori regione, in un altro articolo sciogliamo il nodo fidanzati lontani e genitori. Sembrano ormai chiare ai più le regole per visitare amici e parenti. In zona arancione si può quindi uscire dal Comune per fare la spesa (a una condizione), per raggiungere la montagna a ciaspolare (in cerca di neve), ma non per andare a casa di un amico.

Zona arancione, rossa e gialla: cosa si può fare nel weekend

La Faq

In zona arancione via libera agli spostamenti fuori Comune all'interno della propria regione o Provincia autonoma "dalle 5.00 alle 22.00, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis)", recita la Faq sul sito di Palazzo Chigi.

Vale quindi anche per gli sport di montagna come ciaspolate, sci di fondo, e scialpinismo. Ne segue che, potenzialmente, da Milano si può raggiungere Bormio, piuttosto che da Bologna il Cimone. Chi è di Roma, potrebbe muoversi verso il Terminillo, ad esempio. Se la Toscana fosse arancione, da Firenze si potrebbe andare sul Monte Abetone. La frase chiave è quel "solo qualora non sia disponibile nel proprio Comune", riferita all'attività sportiva. Significa che, paradossalmente, se venisse a nevicare all'interno del proprio Comune lo spostamento per le ciaspole non sarebbe più consentito (più complesso poter praticare scialpinismo, dipende chiaramente dalla morfologia del territorio). Resta la possibilità di muoversi tra comuni durante l'attività sportiva "purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza". Attenzione, perché in ogni caso è necessario "mantenere la distanza di due metri". 

Zona rossa

La possibilità di uscire dal Comune per un'attività sportiva non disponibile nel proprio territorio non è invece contemplata in zona rossa. Dove, chiarisce la Faq "è consentito svolgere l'attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri". L'unica deroga per la fascia alta di rischio: "È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza". Quindi chi abita in montagna, durante una ciaspolata, può sconfinare a patto che termini il suo percorso all'interno del Comune da cui è partito. 

Nulla da chiarire per quanto riguarda la zona gialla, dove gli spostamenti tra Comuni all'interno della stessa regione sono liberi. 

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