Domenica 6 Ottobre 2024
GIULIA PROSPERETTI
Cronaca

Procreazione assistita. Le nuove linee guida dopo 9 anni di attesa

La svolta del ministero. Nel 2015 la Consulta aveva bocciato in parte la legge 40. Impianto dell’embrione possibile anche dopo la separazione dal partner.

Procreazione assistita. Le nuove linee guida dopo 9 anni di attesa

Procreazione assistita. Le nuove linee guida dopo 9 anni di attesa

Il faro rimane la legge 40 del 2004. Dopo nove anni di attesa (l’ultimo aggiornamento periodico, che dovrebbe avvenire ogni tre anni, risaliva all’era Lorenzin), il ministero della Salute ha varato le nuove linee guida sulla Procreazione medicalmente assistita (Pma), rinfrescando un testo che nel confronto con gli altri Paesi i suoi vent’anni li dimostra tutti. Pubblicate ieri in Gazzetta Ufficiale le indicazioni, vincolanti per tutte le strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita affinché sia assicurato il pieno rispetto di quanto dettato dalla legge, rappresentano un atto necessario a mettere ordine nel settore alla luce delle diverse sentenze della Corte Costituzionale, che negli ultimi anni ha bocciato in diversi punti la legge 40, e delle recenti direttive europee.

L’incertezza e le incongruenze, tuttavia, rimangono. Le linee guida chiariscono che "dopo la fecondazione assistita dell’ovulo, il consenso alla Pma non può essere revocato e la donna può richiedere l’impianto dell’embrione anche se il partner sia deceduto (Cass., 15 maggio 2019, n. 13000) ovvero sia cessato il loro rapporto (Corte costituzionale, n. 161/2023)". In quest’ultimo caso l’ex partner, anche a distanza di anni dalla separazione, non potrà disconoscere la paternità. Il consenso, tuttavia, vale solo per una gravidanza, e non si estende all’eventuale utilizzo futuro degli eventuali altri embrioni crionconservati.

Nelle linee guida anche l’estensione dell’accesso alla Pma alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili; a coppie siero discordanti portatrici di patologie infettive, quali Hiv, Hbv, Hcv, nelle quali l’elevato rischio di infezione configura di fatto una causa ostativa alla procreazione; a coppie in cui uno o entrambi i partner siano ricorsi in passato alla crioconservazione dei propri gameti o tessuto gonadico per preservazione della fertilità.

Nell’aggiornamento entra anche la sentenza della Corte Costituzionale 229/2015 che apre alla selezione degli embrioni finalizzata ad evitare l’impianto nell’utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili.

Viene ribadito il via libera alle tecniche di Pma di tipo eterologo (con donazione di gameti), comprese quelle che impiegano gameti maschili e femminili entrambi donati da soggetti diversi dai componenti della coppia ricevente, ma rimane per le coppie il divieto di scegliere particolari caratteristiche fenotipiche del donatore. Un limite, questo, che ogni anno spinge tanti futuri genitori verso l’estero, Spagna in primis.

Sebbene da più parti l’atteso aggiornamento della legge 40 sia stato salutato positivamente, si chiedono ulteriori passi in avanti. "Nei centri Pma – commenta Ermanno Greco, presidente della Società italiana della riproduzione (Sidr) – ci sono migliaia di embrioni che non possono essere impiegati e sicuramente la possibilità dell’embrioadozione favorirebbe la loro utilizzazione anche da coppie che non possono permettersi trattamenti onerosi. Inoltre, ciò andrebbe sempre nel senso della protezione dell’embrione, che è quello di essere trasferito in utero. Insomma, è necessario attuare una regolamentazione unica e organica sulla gestione del materiale congelato – sottolinea Greco – e non solo provvedimenti spot che, anche se utili, creano il rischio di recare ulteriore disparità e confusione in tutti i soggetti interessati. Ormai la legge 40 non esiste più di fatto, perché le sentenze della Corte costituzionale ne hanno modificato totalmente l’impianto".