Venerdì 3 Maggio 2024

Imu e Tasi 2019: scadenze, chi deve pagare, importo, come si paga

Primo tax day del 2019, il decalogo da seguire per mettersi in regola. La guida

Imu e Tasi, quello che c'è da sapere (foto archivio iStock)

Imu e Tasi, quello che c'è da sapere (foto archivio iStock)

Roma, 16 giugno 2019 - Torna l’appuntamento più odiato, in fatto di tasse, degli italiani. Quello del versamento dell’acconto per l’Imu e la Tasi 2019. Una scadenza che, essendo il giorno tradizionale (16 giugno) coincidente con la domenica è slittato a lunedì 17. Un lunedì nero non solo per gli scaramantici. Si tratta infatti del primo tax day dell’anno con imprese e famiglie chiamate a versare all’Erario 32,6 miliardi. Una stangata, come la definisce la Cgia, che riguarda un bel numero di imposte da versare tra cui le ritenute Irpef dei dipendenti e dei collaboratori (12 miliardi), l’Iva di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi (9,8 miliardi) e le trattenute sui compensi dei lavoratori autonomi (935 milioni). Un terzo circa della stangata riguarda le imposte comunali sugli immobili. Gli oltre 25 milioni di italiani proprietari di seconde case e immobili diversi dalle prime abitazioni non di lusso (escluse dalle imposte tranne le classi A1, A8 e A9) sono chiamti infatti a versare 10,2 miliardi nelle casse dei Comuni e anche dello Stato per gli immobili di categoria D come gli alberghi. E dovranno farlo, avverte Confedilizia, per il settimo anno consecutivo (riforma Monti del 2012) per un prelievo complessivo di 150 miliardi. Il 16 dicembre poi bisognerà versare il saldo con il rischio che potrebbe essere più alto del previsto 50% (per un totale di 20,5 miliardi) per i proprietari residenti nei Comuni intenzionati ad aumentare le aliquote ma che non hanno ancora approvato le delibere.

La media delle aliquote, secondo la Uil che ha elaborato anche quest’anno i calcoli su Imu e Tasi, è del 10,4 per mille. Oltre 200 Comuni – scaduto il blocco triennale ai rincari – le hanno aumentato e 480 confermato l’addizionale Tasi (0,8 per mille) che ha portato l’aliquota al massimo dell’11,4 per mille. Pochi i Comuni che le hanno invece ridotto, tra cui Firenze, Grosseto, Lucca e Pavia. Così il costo medio nei capoluoghi di provincia delle imposte sulle seconde casa sarà di 1070 euro (535 l’acconto di domani) con punte di oltre 2mila nelle grandi città, con in testa Roma (2064), Milano (2040) e Bologna (2038).

Ma quali sono le regole da seguire per mettersi entro domani (17 giugno) in regola con Imu e Tasi e che cosa si rschia se non si riesce a rispettare questa scadenza? Ecco tutte le risposte in questo decalogo dell’Imu e della Tasi.

1) Chi deve pagare. Dal 2016, fatta eccezione per le case di lusso (quelle accatastate come A1, A8 e e A9), per l’abitazione principale non bisogna pagare né la Tasi né l’Imu. Per abitazione principale si intende l’immobile in cui il proprietario e il suo nucleo familiare hanno la residenza e dimorano abitualmente. In pratica, per queste imposte la prima casa è quella in cui si ha sia la residenza sia il domicilio. Ciò significa che se si ha la residenza in un immobile, ma si dimora in un'altra casa solo una delle due abitazioni può essere considerata abitazione principale. Ricordatevi che le pertinenze all’abitazione principale seguono lo stesso trattamento dell’immobile. Fate attenzione però: sono agevolabili al massimo tre pertinenze, nella misura di una sola pertinenza per categoria. Per pertinenze si intendono quelle classificate come C2 (magazzini, depositi), C6 (box, autorimesse) e C7 (tettoie chiuse o aperte). L’Imu e la Tasi riguardano quindi tutte le abitazioni (come le seconde case delle vacanze) e gli immobili diversi dall’abitazione principale non di lusso, compresi quindi negozi, uffici, capannoni. Sono previste alcune esenzioni come i terreni agricoli strumentali all’attività, gli edifici religiosi destinati a culto e opere di bene e non a fini commerciali, le case nuove del costruttore invendute e non locate, gli alloggi sociali, gli appartamenti di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale

2) L'importo. La somma delle aliquote dei due tributi (Imu e Tasi) quando dovuti non può superare mai in ogni caso l'11,4 per mille previsto dalla legge come coefficiente massimo da applicare alle rendite catastali rivalutate per ottenere l'importo da pagare. Pagano Imu e Tasi anche i proprietari di immobili affittati. In questo caso all'inquilino è dovuta una quota della Tasi variabile tra il 10 e il 30%, a meno che nell'abitazione non abbia stabilito la propria residenza.

3) Come si paga. A casa non arriva nessun bollettino. Si procede al calcolo autonomamente attraverso i calcolatori on-line (tra i tanti c’è anche quello di www.altroconsumo.it) oppure con il supporto di un Centro di assistenza fiscale. È sufficiente conoscere il valore della rendita catastale del proprio immobile, rivalutarla del 5%, moltiplicarla per i diversi coefficienti previsti per la tipologia di immobili e terreni (160 per le abitazioni) e quindi applicare le aliquote stabilite dai singoli Comuni per conoscere l’importo da versare utilizzando il modello F24 da presentare in banca o alle Poste Per conoscere le aliquote del vostro Comune potete informarvi sulle delibere al portale www.finanze.it. Ricordatevi che se l’amministrazione comunale ha deciso di aumentarle ma non ha ancora approvato la delibera e lo farà nei prossimi mesi sarete obbligati a tenerne conto nel saldo del 16 dicembre calcolando il conguaglio anche sull’acconto. Chi vuole può anche decidere di pagare tutto in una volta (acconto e saldo) già domani.

4) Separazione e divorzio. In caso di separazione legale e divorzio, la casa coniugale assegnata al coniuge è esente da Imu e Tasi perché considerata abitazione principale di quest’ultimo.

5) Case di anziani o disabili ricoverati. Se avete parenti anziani o disabili che hanno portato la loro residenza in istituti di ricovero o sanitari, potreste non dover pagare l’Imu e la Tasi sulla casa di proprietà lasciata vuota da questi soggetti. Questo perché il vostro Comune potrebbe aver deciso di trattare queste situazioni allo stesso modo delle abitazioni principali. Ovviamente la casa non deve essere stata affittata. Comunque il consiglio è di contattare l’ufficio tributi del Comune per sapere cosa fare.

6) Comodato d'uso gratuito. Il comodato d’uso gratuito è un contratto con il quale un soggetto (comodante) dà in uso gratuitamente un immobile a un altro soggetto (comodatario). La base imponibile (cioè l’importo su cui si calcolano le imposte) è ridotta della metà per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito tra genitori e figli. Il contratto deve essere registrato presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate e deve essere tra genitori e figli, non sono ammesse altre parentele. L’immobile dato in comodato non deve essere di lusso.

7) Seconde case. In questo caso, l’Imu va pagata. L’imposta si calcola proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso. Ricordatevi che il mese si considera per intero solo se il possesso è durato più di 15 giorni. Ogni contribuente deve versare la propria imposta, in caso di comproprietà non può pagare uno solo per tutti. In caso di locazione o comodato d’uso gratuito è il proprietario che deve versare l’imposta.

8) Locazione a canone concordato e case in eredità. Per gli immobili dati in affitto a canone concordato in base alla legge 431/98 (questa dicitura deve essere indicata nel contratto), sia Imu che Tasi vengono ridotte del 25%. In caso di decesso del proprietario bisogna pagare sia Imu che Tasi a nome del defunto fino alla data in cui è mancato. In pratica bisogna considerare la situazione preesistente al decesso e pagare entrambe le imposte con le regole applicabili fino a quel momento.

9) Residenti all'estero. Se risiedete all’estero e siete iscritti all’AIRE (l'Anagrafe degli italiani residenti all’estero) potete considerare come abitazione principale, quindi esente da Imu e Tasi, solo un immobile in Italia, ma dovete essere pensionati nello Stato estero di residenza e percepire una pensione da quello Stato. Se siete pensionati in Italia ma residenti all'estero, non potete considerare l'immobile come abitazione principale. Lo stesso vale per tutti gli altri contribuenti iscritti all’Aire. Solo ai fini Tasi il Comune può deliberare delle riduzioni d’imposta per i residenti all’estero per più di sei mesi all’anno.

10) Quanto "costa" il ritardo. Se non si paga entro le scadenze previste, dal 1° gennaio 2019 il tasso di interesse da applicare all’imposta è dello 0,8% annuo mentre nel 2018 era dello 0,3% annuo. La sanzione da calcolare sull’imposta da versare, varia a seconda dei giorni di ritardo nel pagamento. Con il ravvedimento sprint se si paga entro 14 giorni dalla scadenza la sanzione è dello 0,1% giornaliero. Se si versa quanto dovuto più gli interessi dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza, la sanzione è fissa all’1,5% (ravvedimento breve), dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno (ravvedimento medio) la sanzione fissa sale all’1,67% e infine il ravvedimento lungo (dopo il 90° giorno di ritardo ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione) la sanzione fissa è del 3,75%. Se non c’è obbligo di presentare la dichiarazione Imu o Tasi i termini scadono il 16 giugno e il 16 dicembre dell’anno successivo. Oltre questo termine si applica una sanzione del 30% dell’imposta non versata, ma non potete usare il ravvedimento operoso ma dovete rivolgervi al vostro Comune.

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