Nell’ultimo anno, da quando cioè è in corso la pandemia da Covid-19, si è fatto un gran parlare del cosiddetto "smart working", ovvero il lavoro da remoto. Anzi, tutti i decreti che si sono succeduti, contenenti le misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus, hanno fortemente incentivato i datori di lavoro ad applicare il lavoro agile per tutta la durata dello stato di emergenza. Ma come tutelare la salute e la sicurezza nel lavoro agile? Le informazione ad operatori, aziende e lavoratori sono fornite dal documento prodotto dall’Inail – dal titolo "Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, L. 81/2017" – che segnala come gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) possono essere assolti in via telematica tramite la sottoscrizione di detto documento. Il datore di lavoro deve garantire la salute e la sicurezza del lavoratore, che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore, di contro, è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali. Doveri del dipendente e requisiti dei locali di lavoro indicazioni / L'attività in ambienti domestici deve rispettare precisi criteri Lo smart working deve essere affrontato con la consapevolezza dei rischi correlate a questa modalità di lavoro e alle attrezzature utilizzate negli ambienti in cui si opera. Pertanto, lo smart worker deve cooperare con diligenza all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione in ambienti indoor e outdoor diversi da quelli di lavoro abituali, non adottando condotte che possano generare rischi per la propria salute e sicurezza o per quella di terzi ed evitando luoghi, ambienti, situazioni e circostanze da cui possa derivare un pericolo per la propria salute e sicurezza. Ci soffermiamo innanzitutto sulle indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa in ambienti indoor privati. Secondo il documento Inail, e attività lavorative non possono essere svolte in locali tecnici o locali non abitabili (ad es. soffitte, seminterrati, rustici, box) e deve esserci adeguata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile e presenza di impianti a norma (elettrico, termoidraulico, ecc.) adeguatamente manutenuti. L’illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve essere tale da garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l’ambiente circostante e, soprattutto nei mesi estivi, è raccomandato schermare le finestre allo scopo di evitare l’abbagliamento e limitare l’esposizione diretta alle radiazioni solari. È poi opportuno garantire il ricambio dell’aria naturale o con ventilazione meccanica, evitare di esporsi a correnti d’aria fastidiose che colpiscano una zona circoscritta del corpo (ad esempio la nuca o le gambe); evitare di regolare la temperatura a livelli troppo alti o troppo bassi (a seconda della stagione) rispetto alla temperatura esterna ed evitare, infine, l’inalazione attiva e passiva del fumo di tabacco, soprattutto negli ambienti chiusi, in quanto pericolosa per la salute umana.
Sabato 9 Novembre 2024
ArchivioSmart working: una pubblicazione tutela chi svolge prestazioni nella modalità da remoto