{{IMG_SX}}Roma, 5 maggio 2008 - L'Agenzia delle Entrate ha fornito al Garante della Privacy i chiarimenti sulla pubblicazione on line degli elenchi dei contribuenti. Lo rendo noto la stessa Agenzia, sottolineando che alla base della decisione c'è "l'applicazione della normativa sulla predisposizione e pubblicazione degli elenchi dei contribuenti e di quella del codice dell'amministrazione digitale".

 

"Un insieme di disposizioni - sottolinea l'Agenzia delle Entrate - che disegnano un quadro di trasparenza fiscale al quale l'Agenzia ha inteso attenersi". La scelta di Internet quale mezzo di comunicazione, spiega l'Agenzia delle Entrate, "è stata fatta per adeguare i comportamenti dell'Agenzia a quanto stabilito dal Codice dell'amministrazione digitale varato nel 2005, che impone alla PA di utilizzare come strumento ordinario di fruibilità delle informazioni la modalità digitale".

 

In definitiva, sottolinea la nota, "la diffusione dei dati reddituali con modalità telematiche da parte dell'autorità pubblica costituisce un elemento di garanzia, trasparenza e affidabilità dell'informazione". L'Agenzia esprime "piena fiducia nelle valutazioni del Garante della Privacy e della magistratura in relazione alle azioni intraprese a seguito della pubblicazione degli elenchi dei contribuenti on line. Piena collaborazione è stata assicurata alla polizia postale che ha acquisito la documentazione relativa alla decisione dell'Agenzia di rendere consultabili gli elenchi tramite Internet".

 

Il documento, spiega l'Agenzia delle Entrate, "ripercorre l'evoluzione delle norme che hanno regolato la pubblicità degli elenchi, a partire dal Dpr numero 645 del 1958 fino all'articolo 69 del Dpr numero 600 del 1973 nella versione attualmente in vigore introdotta nel 1991. Tale norma - ricorda l'Agenzia - nell'attuale assetto dell'amministrazione finanziaria, attribuisce al direttore dell'Agenzia la fissazione dei termini e delle modalità per la formazione e la pubblicazione degli elenchi. Si tratta, dunque - sottolinea - di una valutazione amministrativa assunta dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito della sua autonomia".

 

"La forma di pubblicità dei dati reddituali prevista dal legislatore consiste nella consultabilità dei dati da parte di chiunque. La ratio della norma - prosegue l'Agenzia - è quella di favorire una forma di controllo diffuso da parte dei cittadini rispetto all'adempimento degli obblighi tributari".

 

La scelta di Internet, sottolinea infatti l'Agenzia guidata da Massimo Romano, è stata fatta per adeguare i comportamenti dell'Agenzia a quanto stabilito dal Codice dell'amministrazione digitale varato nel 2005. "Il Codice - spiega - tra l'altro impone alla P.A. l'uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili, sia individuali che collettivi, tra i quali si può inquadrare il diritto alla consultazione degli elenchi dei contribuenti. Si è ritenuto che le norme in materia di trattamento dei dati personali non precludano la diffusione dei dati reddituali tramite Internet, posto che la libera conoscibilità di essi da parte di chiunque è del tutto pacifica, come più volte affermato dallo stesso Garante".

 

"La novità rispetto al passato - chiarisce l'Agenzia delle Entrate - è rappresentata dal mezzo: Internet. Ma si tratta di una novità relativa in quanto occorre considerare come gli articoli abitualmente pubblicati dai giornali che riportano i dati reddituali dei contribuenti sono per lungo tempo liberamente consultabili sulla rete".