Reddito di emergenza, a chi spetta. Come fare domanda all'Inps

La ministra Catalfo: "Già arrivate diverse migliaia di domande". C'è tempo fino al 30 giugno

Nunzia Catalfo (ImagoE)

Nunzia Catalfo (ImagoE)

Roma, 23 maggio 2020 – Da ieri e fino al 30 giugno è possibile presentare, solo telematicamente, sul sito dell’Inps le domande per il cosiddetto Rem, il reddito di emergenza destinato a coloro che, versando in una situzione di povertà, non hanno diritto di ottenere nessun altro sussidio o aiuto per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. 

"Già ci sono diverse migliaia di domande – avvisava ieri il Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo - Con grande facilità si può accedere e richiederlo", rimarcando che "è una misura che aiuta tutte quelle famiglie che si sono trovate in difficoltà" e che l'aiuto va da 400 a 800 euro, a seconda dei componenti il nucleo familiare.

La domanda

Le domande possono essere presentate all'Inps esclusivamente in modalità telematica entro il 30 giugno 2020, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità elettronica. Ma, per la presentazione della domanda ci si potrà avvalere anche degli istituti di patronato. 

Requisiti

Previsto dal decreto legge cosiddetto Rilancio, per supportare i nuclei familiari in difficoltà economica a causa dell’emergenza Coronavirus, il Rem è subordinato al possesso dei requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali indicati all’articolo 82 del provvedimento. 

"Il Rem – prevede la norma - è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

a)      residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;

b)      un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui al comma 5 (da 400 a 800 euro, a seconda dei componenti del nucleo familiare, ndr); 

c)      un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000, il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

d)      un valore dell’ISEE inferiore ad euro 15.000". 

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