Il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 ha introdotto alcune importanti novità relativamente alla formazione degli addetti al servizio antincendio (o alla "lotta antincendio"). Dal 4 ottobre 2022 cambiano, infatti, innanzitutto le denominazioni dei corsi, che abbandonano la classica suddivisione in categorie di rischio in favore di una suddivisione in livelli: Livello 1 (ex Rischio basso); Livello 2 (ex Rischio medio) e Livello 3 (ex Rischio alto). Cambiano anche i soggetti formatori. Quelli ammessi dal Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 per l’erogazione dei corsi destinati agli addetti al servizio antincendio sono: Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; soggetti pubblici e privati; datore di lavoro o altro lavoratore in possesso dei requisiti previsti per svolgere l’attività di formatore. Per quanto riguarda le metodologie didattiche, il Decreto introduce la possibilità della formazione in videoconferenza sincrona per le parti teoriche (che si aggiunge quindi alla tradizionale formazione d’aula). Per le parti pratiche, invece, viene ammessa esclusivamente la formazione in presenza e le esercitazioni pratiche diventano obbligatorie anche per quanto riguarda il livello 1 (ex rischio basso), perché è stata eliminata la possibilità di ricorrere agli ausili multimediali in aula. Novità Frequenza dell'aggiornamento Un’altra novità riguarda la cadenza dell’attività di aggiornamento degli addetti antincendio. La frequenza ha cadenza almeno quinquennale e non più triennale come considerata finora. Se al momento dell’entrata in vigore del decreto sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corsi di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto, ovvero entro il 04/10/2023. Sottoscritto il protocollo tra Vigili del Fuoco e Inail Accordo / Tante attività congiunte di formazione, studio, sperimentazione È stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile e l’Inail, finalizzato allo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e alla realizzazione di attività e progetti tesi al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti lavorativi, di studio e di vita. L’accordo permetterà di proseguire lo sviluppo di iniziative formative, in coerenza con le finalità istituzionali dell’Istituto. In particolare, consentirà di utilizzare le competenze maturate dal personale dell’Inail e del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco specialmente nel settore della prevenzione incendi, di competenza esclusiva del Ministero dell’Interno, che si esplica in ogni ambito connotato dall’esposizione a questa tipologia di rischio. In esso, a ragione della rilevanza interdisciplinare, rientrano tra gli altri anche il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose e la protezione da radiazioni ionizzanti. Parallelamente, l’attività di prevenzione antincendio viene sviluppata anche con la promozione di studi, ricerche a altre attività sperimentali, nonché attraverso l’organizzazione di seminari, convegni e incontri di formazione.