Mercoledì 14 Maggio 2025

Acquisto di immobili con abusi edilizi. Rischi e obblighi del nuovo proprietario

Sentenza / Il TAR del Lazio ha riportato l'attenzione su una questione spesso sottovalutata: chi acquista degli immobili senza verificare la loro regolarità urbanistica può incombere in gravi conseguenze

Le conseguenze possono essere gravi anche se l'acquirente fosse totalmente ignaro

Le conseguenze possono essere gravi anche se l'acquirente fosse totalmente ignaro

Una recente sentenza del TAR del Lazio ha riportato alla ribalta una questione, quella della responsabilità per abusi edilizi che ricade sull’attuale proprietario indipendentemente da chi abbia materialmente realizzato l’opera contestata, spesso sottovalutata nel campo dell’edilizia. Il caso riguardava un'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Fonte Nuova nei confronti di un immobile costruito senza autorizzazioni valide, nonostante gli attuali proprietari non fossero gli autori dell’abuso, avendo acquistato l'immobile soltanto nel 2003. Nello specifico, si trattava di un fabbricato composto da due unità adiacenti, una destinata a deposito e l’altra a locale abitativo, con una volumetria complessiva di circa 161 metri cubi: la nuova costruzione è stata giudicata abusiva in quanto non conforme né alla licenza edilizia originale rilasciata negli anni ’70, né alla successiva sanatoria degli anni ’80. La giurisprudenza, pertanto, ha confermato un principio che può arrecare gravi conseguenze a chiunque acquisti un bene senza verificarne attentamente la regolarità urbanistica, anche se l’acquirente ne è totalmente ignaro, rischiando così sia di perdere l’investimento, sia di dover sopportare costi aggiuntivi per il ripristino della legalità edilizia: al centro c'è il concetto di “responsabilità reale”, con il giudice che ha specificato come il regime sanzionatorio previsto dalla normativa edilizia non si applichi soltanto all’autore materiale dell’abuso, ma anche al proprietario attuale del bene, che è tenuto a rispondere degli illeciti edilizi come se ne fosse il diretto responsabile. Gli attuali proprietari, ovviamente, sostenevano la loro estraneità alla realizzazione dell’opera abusiva, ma la posizione del TAR su questo punto è stata irremovibile, in quanto la normativa vigente in materia di abusi edilizi, disciplinata dall’art. 31 del DPR. n.380/2001, non distingue tra chi ha realizzato materialmente l’opera e chi è semplicemente il titolare attuale della proprietà, ribadendo che l’ordine di demolizione ha carattere reale e segue la proprietà dell’immobile, anziché la persona che ha commesso l’abuso: tale principio viene applicato per evitare che la compravendita di un immobile diventi un modo per aggirare le sanzioni, mettendo a rischio l'efficacia della normativa stessa.