Obbligo vaccinale, respinto il ricorso dei vigili del fuoco. Lo ha deciso il Tar del Lazio

Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensione dei decreti che estendono l'obbligo vaccinale anche al Corpo dei Vigili del Fuoco: "Nell'interesse della collettività, la saturazione degli ospedali lede il diritto alla salute dei pazienti con altre patologie"

Vigili del fuoco

Vigili del fuoco

Roma, 18 gennaio 2022 – Respinta la richiesta di sospensiva, i vigili del fuoco dovranno essere vaccinati e avere il green pass in regola per accedere al posto di lavoro. A deciderlo è stato il Tar del Lazio che, con un’ordinanza, ha respinto la richiesta di sospensione delle circolari del Ministero dell’Interno del 2 dicembre e del Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco dell'11 dicembre 2021. Si tratta dei provvedimenti che, in attuazione della normativa sulle misure di contrasto alla pandemia, hanno stabilito l'obbligo vaccinale per i Vigili del Fuoco.

Per il Tribunale del Lazio, non sussistono ragioni per accogliere la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte d G iustizia dell'Unione Europea”, quindi “l'istanza cautelare va respinta”. Una sconfitta del fronte no-vax, anche i vigili del fuoco dovranno adeguarsi all’obbligo vaccinale per poter rimanere in servizio, così come accade per gli insegnanti e gli operatori sanitari. Con l'emergenza sanitaria in corso, i giudici sono dalla parte del Governo: lo ha di fatto ribadito anche il Tar della Campania, che il 10 gennaio ha sospeso l'ordinanza del governatore De Luca, che aveva scelto la via del rigore dispondendo la chiusura delle scuole fino al 29 gennaio. 

I motivi del ricorso

Il ricorso era basato sul presupposto che l’obbligo vaccinale violerebbe le più importanti Carte dei diritti fondamentali dell’uomo, sia a livello nazionale che europeo. Una posizione che non ha convinto i giudici amministrativi del Lazio, secondo i quali “la domanda dei ricorrenti si fonda su un assunto di fatto errato, così come già chiarito dal Consiglio di Stato”. E questo perché “i vaccini autorizzati non ‘sono farmaci sperimentali come asseriscono i ricorrenti autorizzati in via temporanea e provvisoria, non ancora testati e quindi potenzialmente pericolosi per la salute dell'uomo’, ma sono, al contrario, prodotti regolarmente autorizzati dalla Commissione, previa raccomandazione dell'Ema, attraverso la procedura di autorizzazione condizionata e presidiata da particolari garanzie”.

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La bocciatura del Tar: ecco perché

Il Tar ha inoltre rilevato che allo stato attuale, non ci sia nessuna prova che la variante Omicron sia “quasi un'influenza e che il Covid si stia indebolendo” mentre, invece, “l'aggravamento dell'emergenza epidemiologica su cui si fondano le decisioni contestate è connesso all'aumento esponenziale dei soggetti colpiti dalla malattia, con relativo incremento dei ricoveri in ospedale e in terapia intensiva”, sottolineano i giudici del Tar. E ancora, nell’ordinanza del tribunale laziale si legge che del “conseguente rischio di saturazione dei posti disponibili” negli ospedali e quindi di “compressione del diritto alla salute e persino alla vita” dei pazienti “affetti da patologie che necessitano cure urgenti”, patologie diverse dal Covid come i tumori e le malattie croniche.

Considerando poi che la Costituzione “garantisce la salute non solo come diritto dell'individuo, ma anche come interesse della collettività” e “consente al legislatore di imporre determinati trattamenti sanitari”, secondo il Tar “non è irragionevole la decisione di introdurre l'obbligo di vaccinazione a carico di categorie di lavoratori come gli operatori sanitari, insegnanti, forze dell'ordine, vigili del fuoco la cui attività integra servizi pubblici essenziali o comunque di interesse generale ed è, peraltro, caratterizzata da una dimensione di cura e tutela” dei cittadini, oltreché da una “frequente condizione di stretto contatto all'interno della collettività di riferimento con colleghi e persone assistite”.