LE PARTI, per la durata dell’unione civile, possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome. Dall’unione deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione, ma non c’è obbligo di fedeltà, come nel matrimonio. Entrambe le parti sono tenute ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato. Il comma ricalca le norme del diritto di famiglia (Foto Olycom)
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