Venerdì 19 Aprile 2024

Riforma processo penale, cosa prevede il ddl

Approvato dal Cdm, contine anche il lodo Conte bis sulla prescrizione

Il Guardasigilli Bonafede e il premier Conte (ImagoE)

Il Guardasigilli Bonafede e il premier Conte (ImagoE)

Roma, 14 febbraio 2020 - Processi più rapidi, definiti in 4-5 anni, tempi più stretti per le indagini preliminari, rischio di sanzioni per le toghe nel caso di violazioni per "negligenza inescusabile". Questi i punti centrali del disegno di legge delega sulla riforma del processo penale, approvato ieri sera dal Cdm dopo una lunga giornata di tensione all'interno del governo. L'obiettivo della riforma è eliminare i tempi morti nel processo e dare una risposta più veloce alla domanda di giustizia dei cittadini. Dentro vi è anche il lodo Conte bis sulla prescrizione.  Ecco dunque le principali novità del ddl delega. 

PRESCRIZIONE - Con il lodo Conte bis si prevedono modifiche alla riforma, introdotta con la Spazzacorrotti, della prescrizione entrata in vigore il primo gennaio scorso che blocca la decorrenza dei termini dalla sentenza di primo grado. Con il lodo, invece, si distingue tra condannati e assolti: per i primi resta lo stop, ma in caso di assoluzione in appello si potranno recuperare i termini di prescrizione rimasti nel frattempo bloccati. 

PROCESSI IN 4-5 ANNI - Tempi prefissati - massimo 5 anni - per i processi penali, salvo quelli per i reati più gravi quali mafia, terrorismo e quelli di maggior rilievo contro la Pubblica amministrazione. Si prevedono un anno per il primo grado, due anni per il secondo grado, un anno per il giudizio di legittimità, nei procedimenti per i reati di competenza del giudice monocratico; due anni per il primo grado, due anni per il secondo grado, un anno per il giudizio di legittimità nei processi davanti al tribunale collegiale. Tali termini possono essere determinati in misura diversa dal Consiglio superiore della magistratura in relazione a ciascun ufficio, con cadenza biennale, tenendo conto di "pendenze", "sopravvenienze", "natura dei procedimenti e loro complessita'", "risorse disponibili". Il dirigente dell'ufficio è tenuto a vigilare sul rispetto di tali regole e a segnalare ai titolari dell'azione disciplinare la mancata adozione delle misure organizzative "quando imputabile a negligenza inescusabile".

APPELLO IN 6 MESI SU RICHIESTA PARTI - Nei casi di impugnazione delle sentenze di condanna, le parti possano presentare istanza di immediata definizione del processo, decorsi i termini di durata dei giudizi in grado di appello e in Cassazione: il processo va definito entro sei mesi dal deposito dell'istanza di immediata definizione. I casi di violazione e di non adozione di idonee misure organizzative possono integrare un illecito disciplinare, se vi e' stata "negligenza inescusabile".

STRETTA SU TEMPI INDAGINI - La riforma prevede una modifica dei termini di durata delle indagini preliminari, modulati in relazione alla gravità dei reati: 6 mesi dall'iscrizione sul registro degli indagati per quanto riguarda i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a 3 anni, un anno e 6 mesi se si tratta dei reati considerati di maggiore gravita', un anno per tutti gli altri casi. Il pm puo' chiedere una proroga di massimo 6 mesi per una sola volta.

OBBLIGO DISCOVERY DEGLI ATTI - Il pm, dopo un tempo fissato dalla scadenza massima dei termini di indagine, deve notificare senza ritardo all'indagato o alla parte offesa che abbia dichiarato di volere esserne informata, avviso del deposito degli atti e della sua facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. La violazione da parte del pm di queste prescrizioni integra illecito disciplinare quando il fatto è dovuto a dolo o a negligenza. Anche l'omesso deposito della richiesta di archiviazione o il mancato esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta del difensore della persona sottoposta alle indagini o della parte offesa, fatte salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, integra un illecito disciplinare quando il fatto e' dovuto a dolo o a negligenza.

NUOVE REGOLE SU RITI ALTERNATIVI E APPELLO - Il ddl delega fissa nuove regole riguardanti i riti alternativi - dal patteggiamento, al rito abbreviato, al giudizio immediato - e 'paletti' sulla possibilità di ricorrere in appello: inappellabili le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, della sentenza di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità. Viene introdotto anche il procedimento monocratico in appello.

CALENDARIO DEL PROCESSO - Quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, dopo la lettura dell'ordinanza con cui provvede all'ammissione delle prove il giudice comunica alle parti il calendario delle udienze per l'istruzione dibattimentale e per lo svolgimento della discussione.

PRIORITA' A PROCESSI SU DISASTRI - Va assicurata la priorità assoluta anche ai processi relativi ai "delitti colposi di comune pericolo".

DEPOSITO ATTI E NOTIFICHE TELEMATICHE - Nei procedimenti penali di ogni ordine e grado, il deposito di atti e documenti puo' essere effettuato anche con modalita' telematiche. Rafforzato il sistema di notifiche telematiche.

ASSUNZIONI PERSONALE - Per dare attuazione a un programma di misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti e per assicurare l'avvio della digitalizzazione del processo penale, il ministero della Giustizia è autorizzato ad assumere, nel biennio 2020-2021, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 24 mesi, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, mille unità di personale amministrativo non dirigenziale. In arrivo anche 500 giudici ausiliari nelle Corti d'appello.