Giovedì 25 Aprile 2024

Csm, la riforma Cartabia è legge. Che cosa prevede

Sì definitivo dal Senato con 173 sì, anche la Lega (ma cinque si astengono). Le novità: i magistrati che hanno ricoperto incarichi elettivi non potranno più tornare a indossare la toga, sì alle 'pagelle' ai giudici, stretta sul passaggio di ruoli

Roma, 16 giugno 2022 - La riforma Cartabria sul Csm è legge. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 173 sì, 37 no e 16 astenuti il Ddl di 43 articoli, che aveva ottenuto già disco verde dalla Camera lo scorso 26 aprile. Si è astenuta Italia Viva oltre a cinque onorevoli della Lega (tra loro Roberto Calderoli), mentre si sono espressi contro Fratelli d'Italia. Soddisfatta la Guardasigilli che parla di "epassaggio importante per la storia del nostro Paese, in cui troppo a lungo la giustizia è stata terreno di scontro". La ministra, presente in Aula per il voto, ha definito il Csm "presidio imprescindibile dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario", che, con la riforma può "svolgere appieno la sua funzione propria, quella di valorizzare le alte professionalità su cui la magistratura può contare".

La riforma prevede una serie di novità, dalla stretta sul passaggio di ruoli (già oggetto di uno dei quesiti referendari) alle 'pagelle' per i magistrati. Ecco dunque, nel dettaglio, che cosa cambia.

La ministra della Giustizia, Marta Cartabia (Ansa)
La ministra della Giustizia, Marta Cartabia (Ansa)

Collegi della Corte d'Appello

Eliminato al fotofinish durante l'esame alla Camera il sorteggio dei distretti di Corte d'Appello per la composizione dei collegi, torna il testo originario. I collegi sono formati in modo tale da essere composti, tendenzialmente, dal medesimo numero di elettori e sono determinati con decreto del ministro della Giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, emanato almeno quattro mesi prima del giorno fissato per le elezioni, tenendo conto dell'esigenza di garantire che tutti i magistrati del singolo distretto di Corte d'appello siano inclusi nel medesimo collegio e che vi sia continuità territoriale tra i distretti inclusi nei singoli collegi, salva la possibilità, al fine di garantire la composizione numericamente equivalente del corpo elettorale dei diversi collegi, di sottrarre dai singoli distretti uno o più uffici per aggregarli al collegio territorialmente più vicino.

Stop alle 'porte girevoli' giustizia-politica 

Viene introdotto il divieto di esercitare in contemporanea funzioni giurisdizionali e ricoprire incarichi elettivi e governativi, come invece è attualmente consentito. Il divieto vale sia per le cariche elettive nazionali e locali che per gli incarichi di governo nazionali o locali. Dunque, c'è l'obbligo di collocarsi in aspettativa (senza assegni in caso di incarichi locali) per l'assunzione dell'incarico (oggi - almeno in alcuni casi - c'è cumulo di indennità con stipendio del magistrato). Allo scadere del mandato, i magistrati che hanno ricoperto cariche elettive o incarichi di governo (con un mandato però di almeno un anno) non possono più tornare a svolgere alcuna funzione giurisdizionale. I magistrati candidati in competizioni elettorali ma non eletti, per tre anni non possono tornare a lavorare nella regione che ricomprendere la circoscrizione elettorale in cui si sono candidati né in quella in cui si trova il distretto dove lavoravano, in più non posso assumere incarichi direttivi e svolgere le funzioni penali più delicate (pm e gip/gup). Per i magistrati che hanno svolto ruoli apicali (ad esempio capi di gabinetto, capi dipartimento e segretari generali nei ministeri), dopo un mandato di almeno un anno, devono restare per un anno fuori ruolo - ma non in posizioni apicali - e poi rientrano, ma per tre anni non possono ricoprire incarichi direttivi. 

Fuori ruolo

Si attua una riduzione del numero massimo dei magistrati fuori ruolo (oggi 200), ma è un principio contenuto nella delega, si stabilirà invece nei decreti attuativi il nuovo numero limite. I magistrati possono essere collocati fuori ruolo non prima di 10 anni di effettivo esercizio delle funzioni giurisdizionali. Viene abbassato da 10 a 7 il limite massimo di anni (con eccezione a 10 anni per gli organi costituzionali, di rilievo costituzionale e per gli organi di governo).

Un solo passaggio di funzione

E' previsto un solo passaggio di funzione tra requirente e giudicante nel penale, entro i 10 anni dall'assegnazione della prima sede (escluso quindi il periodo di tirocinio di 18 mesi). Limite che non opera per il passaggio al settore civile o dal settore civile alle funzioni requirenti nonchè per il passaggio alla Procura generale presso la Cassazione.

Basta 'nomine a pacchetto'

L'assegnazione degli incarichi direttivi/semidirettivi si decide in base all'ordine cronologico delle 'scoperture', per evitare le cosiddette 'nomine a pacchetto'. Si prevedono corsi di formazione sia prima di aver accesso alla funzione che dopo. Viene valorizzato nella scelta del candidato il possesso di caratteristiche rilevanti rispetto allo specifico posto messo a concorso; si rendono trasparenti le procedure di selezione, con pubblicazione sul sito del Csm di tutti i dati del procedimento e i vari curricula; si dà modo di partecipare alle scelte su direttivi e semidirettivi anche ai magistrati dell'ufficio del candidato. Si prevede l'obbligo di audizione di non meno di 3 candidati per quel posto; diritto di voto unitario per la componente dell'avvocatura nei consigli giudiziari solo se a monte c'è una segnalazione sul magistrato in valutazione (sia positiva che negativa) e, in ogni caso, con possibilità per i componenti dell'avvocatura di sollecitare una delibera del consiglio dell'ordine; valorizzazione delle pari opportunità a parità di merito.

Fascicolo personale e voti

Arriva un giudizio ad hoc, graduato in discreto, buono, ottimo, sulla capacità di ogni magistrato di organizzare il proprio lavoro. E si introduce il voto degli avvocati nei consigli giudiziari sulla professionalità dei magistrati, ma con alcuni paletti: sarà unitario e possibile solo in presenza, a monte, di un deliberato del Consiglio dell'Ordine. Il fascicolo personale del magistrato sarà aggiornato ogni anno (non più ogni 4 come avviene ora) con provvedimenti a campione e statistiche sull'attività svolta: la novità è che si darà conto anche degli esiti, per avere una fotografia a tutto campo del lavoro, non per un giudizio sui singoli provvedimenti. 

Composizione e funzionamento del Csm

I membri tornano a essere 30. Di cui tre di diritto: Presidente della Repubblica; primo Presidente di Cassazione; procuratore generale della Cassazione; 20 i componenti togati (di cui 2 di legittimita', 5 pm e 13 giudicanti), 10 i componenti laici. Su questi ultimi, viene specificatamente richiesto il rispetto della parità di genere nella scelta delle candidature da parte del Parlamento. Attualmente i componenti del Csm sono sono 16 più 8.

Quanto alla composizione delle Commissioni: proposta del Comitato di Presidenza e approvazione del plenum della formazione delle commissioni previste dalla legge. Ogni commissione resta in carica 16 mesi, per consentire tre rinnovi. Sezione disciplinare: introduzione della incompatibilità, per i membri effettivi della sezione disciplinare, a partecipare alle commissioni che decidono su incarichi direttivi e semidirettivi, trasferimenti di ufficio e valutazioni di professionalità. Segreteria e ufficio studi: apertura alla composizione di segreteria e ufficio studi di componenti esterni (avvocati, professori universitari, dirigenti amministrativi) previo superamento di un concorso. Al momento, sono composti solo da magistrati. Il segretario generale del Csm oggi è scelto dal plenum. Si prevede che questa figura sia individuata dal comitato di presidenza (Primo Presidente di Cassazione, Procuratore generale, vicepresidente Csm) che individua e poi il plenum approva (si sposta cosi' su un organo 'tecnico', che fa capo al Quirinale, una scelta 'delicata', per sottrarla alla logica di accordi tra correnti). Valutazioni di professionalita': voto unico degli avvocati nel Consiglio giudiziario, quando a monte c'e' un deliberato del consiglio dell'ordine (si tratta di un criterio di delega).

Accesso alla magistratura

Accessibilità al concorso direttamente dopo la laurea (decade l'obbligo di frequenza delle scuole di specializzazione); valorizzazione dei tirocini formativi e ufficio per il processo; attribuzione alla Scuola Superiore della Magistratura dell'organizzazione di corsi di preparazione al concorso in magistratura per i tirocinanti e per chi abbia svolto funzioni nell'ufficio per il processo del Pnrr; previsione di tre elaborati scritti e di riduzione delle materie orali.